Nord e Sud - anno III - n. 25 - dicembre 1956

la superiore validità obbiettiva del fine primo della pianificazione, il benessere della -collettività, rispetto ad interessi inevitabilmente particolaristici e a vantaggi· spesso erroneamente rintenuti tali pe'rchè inquadrati in poco lungimiranti prospettive. Coerentemente con tali principi, è stato definito il disegno di legge per. la modifica dell'art. 12 della L. U., elaborato, in sede di studi di preparazione al Congresso, da un gruppo appositamente costituito di giuristi, che, per esperienze già avute, erano particolarmente qualificati e competenti nel campo specifico della legislazione urbanistica. Il disegno di legge presentato all'approvazione del Congresso fissa, nell'art. 1, il contenuto del Piano Regolatore intercomunale, che deve comprendere i seguenti elementi. a) la rete delle più importanti vie di comunicazioni' stradali, ferrovie e, laddove occorre, navigabili, da mantenere, da modificare o creare; ,, b) le zone di car,attere residenziale, distinguendo i nuovi insedi1menti da quelli esistenti, per i quali ultimi dovranno, se del caso, essere anche precisate le linee del futuro sviluppo; e) le zone da riservare a speciali destinazioni ed impianti di particolare interesse pubblico, oppure da assoggettare a particolari vincoli o limitazioni di legge; a) le zone da destinare allo sviluppo industriale, di cui devono essere indicate le grandi linee, nonchè l'ubicazione dei servizi, scuole, e luoghi di culto. Pur lasciando ai Comuni l'iniziativa, viene però riservat,a al Ministero di L.L. P.P. l'approvazione del comprensorio (artt. 2 e 3), conferendogli in pari tempo (art. 4) la facoltà di provvedere d'ufficio in caso di inerzia in qualsiasi sede. Agli statuti consortili viene demandato di fiss,are le singole maggioranze necessarie alle approvazioni, con la riserva della seguente norma direttiva: contemperare la salvaguardia degli interessi dei Comuni minori, con l'abolizione del criterio dell'unanimità, e quindi del potere di veto. Tale norma giunge, è facile vederlo, particolarmente opportuna, in quanto elimina il pericolo che un Comune possa con il proprio voto rendere impossibile l'adozione del piano proposto, pericolo cui l'insufficiente legge del '42 non pone alcun riparo. [89] ~ Bibliotee·aGino Bianco

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