LETTERE AL DIRETTORE Una ,Costituzione e due Corti Costituzionali Egregio Direttore, Castelvetrano, 22 settembre 1956 ho letto sul n. 21 di cc Nord e Sud » l'articolo cc Una Costituzione e due Corti costituzionali » di Giuseppe D'Eufemia, che fa il punto su una questione di estremo interesse giuridico e politico quale è_quella dei rapporti tra i due organi di giurisdizione costituzionale dopo l'entrata in funzione della Corte costituzionale. Le conclusioni del D'Eufemia possono essere condivise o no, specialmente per quanto riguarda l'imjJossibilità della coesistenza. Un nostro illustre amministrativista, il Salemi, recentemente ha sostenuto che lo Stato non potrebbe ergersi al di sopra della Regione e sopprimere l'Alta Corte; e che non sarebbe possibile neanche un accordo per la soppressione (« L'Alta Corte e la pariteticità» in Nuova Rassegna, 1956, n. 12). Soluzione difficilmente sostenibile con considerazioni di ordine giuridico, ·perchè in essa si prescinde del tutto dal considerare la diversa posizione dello S~ato e della Regione, l'esistenza dell'istituto della revisione costituzionale, applicabile anche in questo caso, come è stato espressamente riconosciuto, se ce ne fosse stato bisogno, anche da una decisione della stessa Alta Corte (decis. 19 luglioIO settembre 1948 sul ricorso del Presidente della Regione siciliana avverso la legge 26 febbraio 1948, n. 2, in Alta Corte per la Regione siciliana, Giufjrè, 1945, val. I, pagg. 39 e segg.) ed infine si arriva all'assurdo di sostenere che non si potrebbe realizzare neanche un accordo tra Stato e Regione per l'eventuale soppressione dell'Alta Corte. • Non c'è dubbio, comunque, sull'esigenza del coordinamento, esigenza che deriva almeno dalla possibilità di pronuncie diverse dei due organi di giurisdizione costituzionale, investiti dell'esame delle stesse questioni in via principale (Alta Co"rte) ed in via incidentale (Corte Costituzionale). Evidentemente_. in sede di coordinamento, è possibile arrivare alle più_ varie soluzioni, ma sia ben chiaro, e lo si è ben chiarito da parte del D'Eufemia, che l'entrata in funzione della Corte Costituzionale non comporta l'automatica soppressione dell'Alta Corte. Questo principio è stato validamente [107] BibliotecaGino Bianco
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