Nord e Sud - anno III - n. 21 - agosto 1956

25, lettera b, dello statuto siciliano, giudica non solo sul rispetto della competenza, ma anche per quanto rifletta la violazione sostanziale delle norme o principi dello statuto siciliano. Si aggiunga ancora la diversità delle forrne dell'impugnativa: la Corte Costituzionale può essere investita sia mediante impugnativa diretta, proposta rispettivamente dalle Regioni o dallo Stato, sia in via incidentale su richiesta dei singoli o di ufficio; mentre, innanzi all'A.C., è ammessa solo l'impugnativa diretta dello Stato o della regione. Le menzionate differenze e le altre che qui non è luogo di menzionare per la loro problematicità (sulle differenze esistenti tra Corte Costituzionale e Alta Corte e sui vari aspetti ,del problema, vedi C. A. Orlando. Il sindacato di legittimità costituzionale delle leggi e l'ordinamento della regione siciliana, in Giurisprudenza Siciliana, 1956; Eula) Panorama e prospettive di giustizia costituzionale, in La Corte Costituzionale, 1956, 14), bastano ad escludere che la entrata in funzione della Corte Costituzionale possa automaticamente sopprimere l'Alta Corte siciliana e assorbirne le attribuzioni. E' da riconoscere invece che non si è verificata abrogazione implicita e che in conseguenza permangono ancora i due organi, quello di giurisdizione costituzionale ordinaria e quello di giurisdizione costituzionale speciale, entrambi con competenze distinte: e cioè la Corte Costituzionale con giurisdizione nelle co11troversie di legittimità costituzionale promosse in via incidentale nei -co1nfronti di leggi regionali sici1 liane o di leggi statali in rapporto allo statuto speciale della Regione; e l'Alta Corte per la Sicilia con giurisdizione nei conflitti di competenza legislativa fra i due enti, sia come controllo preventivo sulla attività legislativa della Regione in rapporto ai limiti della propria competenza, sia in relazione alle leggi statali che invadono la competenza regionale. Tale coesistenza va però eliminata con un provvedimento legislativo nelle forme idonee alle revisioni costituzionali. In questo senso non sono mancate le iniziative sul piano parlamentare. Il Senato approvò il 4 febbraio 1949 un ordine del giorno che incitava il Governo alla presentazio11e di un disegno di legge costituzionale contenente le opportune norme per risolvere la questione del coordinamento o della soppressione dell'Alta Corte. E la Camera, nella discussione del progetto di legge per il funzionamento della Corte Costituzionale, votò un articolo aggiuntivo che prevedeva la cessazione delle funzioni dell'Alta Corte, decorsi tre mesi dall'entrata in vigore della legge; ma nella seconda deliberazione fu soppresso tale articolo, che avrebbe potuto as3olvere unicamente la funzione di regolare l'attribuzione accessoria conferita all'Alta Corte, di giudicare dei reati compiuti dal presidente e dagli assessori regionali nell'esercizio delle loro funzioni. Ora, la mancata attuazione dei provvedimenti legislativi finora proposti impone la necessità che la situazione verificatasi in seguito all'entrata in funzione della Corte Costituzionale sia disciplinata con provvida e tempe- [59] Bibloteca Gino Bianco

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