Alla Corte costituzionale è affidato il compito di attuare - l'unità di interpretazione del testo costituzio11ale; e tale compito, essenziale per il mantenimento del vigente sistema costituzionale, è incompatibile con la -dualità dell'organo giudicante. Questo pericolo di decisioni contrastanti (11 avvertito nelle relazioni alla Camera e al Senato sul disegno di legge per la costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale (ved. Le leggi, 1953, 269 e 282), mentre la dottrina non ha mancato di segnalare l'esigenza della interpretazione unitaria del testo costituzionale (cfr. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Padova 1952, 563; Virga, Diritto costituzionale, Palermo 1952, 233; Crosa, Diritto costituzionale, Torino 1955, 389; Balladore-Pallieri, Diritto costituzionale, Milano 1955, 307). Si aggiunga che il dichiarato scopo della Assemblea Costituente, nell'adottare il sistema della giurisdizione costituzionale accentrata, fu di creare un organo che, giudicando l'attività delle regioni, ne frenasse gli eventuali impulsi a porsi come enti sovrani; e anche sotto questo profilo è auspicabile l'unicità della Corte Costituzionale. Ma, riconoscendo la incompatibilità e la inopportunità delle due Corti, non intendo aderire alla tesi che l'entrata in funzione della Corte Costituzionale importi automaticamente l'abolizione dell'A.C., come si è da più parti sostenuto. Ritengo invece che sia necessario uno speciale provvedimento legislativo, nella forma della legge costituzionale, per modificare le norme statutarie riguardanti l'A.C. e disporne la soppress·ione. Come ,è stato messo in evidenza da una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Foro italiano 1955, I, 1926) esi,stono notevdli differenze, non solo per quanto riguarda la composizione dei due organi giudicanti e il modo della loro formazione, ma anche sotto altri aspetti; e tali differenze impediscono di considerare abrogata l'A.C., soprattutto perchè la competenza dell'A.C. non coincide con quella attribuita dalla carta costituzionale alla Corte. Si tenga presente che l'A.C. non è competente a giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le regioni; nè sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica e i ministri, attribuzioni queste della Corte Costituzionale. Inoltre, la non coincidenza tra le competenze dei due organi costituzionali si desume anche dalla circostanza che l'A.C. ha competenze che non spettano alla Corte Costituzionale: e cioè, accertare la conformità dei regolamenti statali allo statuto regionale e giudicare sui reati del Presidente e degli assessori regionali. Anche nell'ambito della comune competenza, cioè il giudizio su.i ricorsi della regione contro le leggi dello Stato, le differenze sono sostanziali: l,i Corte Costituzionale limita il proprio esame ad accertare se vi è stato superamento da parte della legge statale dei limiti della propria competenza e usurpazione della competenza regionale; l'A.C. invece, a norma dell'art. [58] BiblotecaGino Bianco
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