Nord e Sud - anno III - n. 21 - agosto 1956

le leggi costituzionali 9 febbraio 1948 n. 1 e 11 marzo 1953 n. I, e la legge· ordinaria 11 marzo I 952 n. 87, che disciprlinano il massimo organo di giustizia costituzionale. Una Corte Costituzionale effettivamente funzionante è infatti non solola condizione giuridica per l'attuazione e la salvaguardia delle libertà costituzionali, ma costituisce anche il più efficace strumento di propulsione e di iniziativa per il graduale e continuo inveramento delle istituzioni previste dalla Carta costituzionale. ·, Il ritardo che ha accompagnato la formazione e il funzionamento di questo fondamentale organo politico costituzionale ha fatto sorgere com-- plessi problemi di tecnica legislativa, alcuni dei quali possono attendere dalla consuetudine che si verrà formando la loro soluzione. Altri problemi invece esigono una pronta soluzione dal legislatore, per evitare quella persistenza di situazioni anomale che potrebbe seriamente danneggiare la costr11zione e il consolidamento delle strutture costituzionali dello Stato democratico. Uno di questi problemi, che sollecitano il tempestivo interventolegislativo, è quello del coordinamento dello statuto siciliano con la Costituzione della Repubblica, particolarmente per quanto riguarda la coesistenza dell'Alta Corte per la Regione siciliana con la Corte costituzionale. Giova ricordare che l'istituto della Alta Corte per la Regione Siciliana è disciplinato dagli articoli 24-30 dello statuto della regione stessa; e dal' , decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, , n. 942. Secondo tali norme, l'Alta Corte è composta da un collegio di 6 membri, scelti in numero uguale dalle assemblee legislative dello Stato e della Regione e che eleggono nel loro seno un presidente e un procuratore· generale. La A.C. giudica sulla costituzionalità delle leggi emanate dalla Assemblea regionale, delle Leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto allo statuto regionale ed ai fini dell'efficacia dei medesimi entro la. regione; giudica anche dei reati compiuti dal presidente e dagli assessori regionali nell'esercizio delle loro funzioni su accusa dell'Assemblea stessa. Definitivamente costituita con provvedimento del 31 maggio 1948 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, l'Alta Corte ha risolto numerose questioni di legittimità costituzionale di leggi durante la vacanza costituzionale della Corte. L'attività esp1icata dal,Ia Alta Corte è docu1nentata frdelmente dalla raccolta di sentenze e atti pubblicata a cura dell'Ufficio legisla-- tivo della Presidenza della regione siciliana (ed. Giuffrè, 3 vol. 1954). Cessata la 'vacanza' ed entrata in funzione la Corte costituzionale, si è posto il problema della sopravvivenza della Alta Corte; e da più parti si è auspicata la sua abolizione con la conseguènte concentrazione dell'eser-· cizio delle funzioni giurisdizionali nella sola Corte Costituzionale. La tesi della necessità della abolizione dell'A.C. siciliana, per quanto• contrastata, appare l'unica in armonia con il nostro sistema costituzionale. [57] . Bibloteca Gino Bianco

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