Nord e Sud - anno III - n. 20 - luglio 1956

.. tero essere unificati. Ciò è avvenuto con la legge 28 aprile 1871, n. 192, su progetto di Quintino Sella e dopo che numerosi altri p rogetti ebbero vita breve e tribolatissima: ainzitutto per le difficoltà oggett ive, posto che, pur potendo ricondurre i sistemi di riscossione in vigore a i tre segnalati, praticamente essi erano non meno di otto, considerato il d iverso procedimento per la scelta dell'esattore, la diversa sua resp.onsabili tà nei rapporti col Comune e con lo Stato, la diversa scadenza 1 nei pagamenti e, infine, le diverse norme di procedura per la riscossione coattiva. Di più, anche in questo campo ebbero modo di manifestarsi le tendenze r egionali, cosicchè ogni progetto riverberava, in qualche modo, il sistema adottato nella regione del presentatore del progetto ( 5 ). Malgr,ado ciò, approvata la legge unificatrice, questa dimostr ò una inconsueta resistenza al tempo ed agli eventi, tanto che la ste ssa resta, nelle sue linee generali, a base dell'attuale sistema d'incasso dei tr ibuti; il quale risulta, peraltro ancora oggi, apprezzabile da quasi tutti i punti di vista. In primo luogo, perchè le imposte dirette - che nell'ordin amento tributario italiano sono molte, e applicate da numerosi Enti - necessitano di un sistema di riscossione che, prescindendo dalla figura dei vari Enti impositori, assommi l'esecutorietà della riscossione in un unic o soggetto. In secondo luogo, perchè attraverso di esso è consentito di assolv ere nello stesso tempo, in un'unica operazione e verso un unico istituto, alle diverse, numerose obb1 ligazioni tributarie nei riguardi di tutti gli Enti impositori. I noltre tutto ciò avviene ad un costo relativamente basso. Specialment e quest'ultimo fattore ha, forse, sempre impedito al nostro legislatore di corre re l'avventura di applicare nuovi sistemi, ammaestrato da quanto avveniva in passato: il costo della riscossione, in{atti, negli antichi Stati della Lombardia e del Veneto, ove si riscuoteva col sistema dell'appalto, era del 6 e 7 % dell'im- . posta, mentre la percentuale saliva talvolta sino al 50 o 60 % nei paesi ove la riscossione era attuata a mezzo di pubblici funzionari ( 6 ). Le varie incombenze connesse al sistema sono assolte da un appaltatore del servizio: l'esattore comunale o consorziale delle imposte dirette. Egli ha giurisdizione nel territorio di un comune o di un ·consorzio di ( 5 ) Vedasi: AcHILLE PLEBANO - op. cit., specialmente il capitolo X 0 del l0 volume. ( 6 ) Vedasi: AcHILLE PLEBANO - op. cit., pag. 367; Francesco Guzzardi - Il pagamento delle imposte sui redditi di categoria C 2, da <<Realtà» del 21-28 maggio 1954. [79] Bibloteca Gino Bianco

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