Nord e Sud - anno III - n. 20 - luglio 1956

... sede per addentrarci in tali dettagli della questione - le tariffe verranno a cadere con un criterio di automaticità. L'istituzione, che provvederà alla realizzazione del mercato comune (salvo il problema delle clausole di salvaguardia che vedremo tra poco) dovrà solo badare a che i termini vengano . . r1spetta t1. Ma prendiamo le altre misure. Pensiamo alla lotta contro i monopoli, all'azione equilibratrice della bilancia dei pagamenti, alla politica di destinazione dei fondi del riadattamento e degli investimenti, alle misure da prendere per eliminare e ridurre (dove sia possibile) le distorsioni delle legislazioni .fiscali sociali; in tutti questi casi, ed in altri, gli articoli del Trattato non possono che essere generici. In realtà, quale testo giuridico potrebbe sperare di .fissare in un rigido schema il dinamismo della realtà economica in movimento? Il problema di ogni legislatore è quello di concil~are la certezza della misura legislativa con gli imprevedibili sviluppi della realtà. Precisare tropp.o, scendere troppo nei dettagli, nella formulazione degli articoli di legge, minaccia le possibilità di sviluppo dell'avvenire fossilizzandolo nelle forme del passato; ma, d'altra parte, definire troppo poco implica il rischio di trasformare la legge in un guscio vuoto, a cui si può dare qualsiasi contenuto. Nel nostro caso, data l'impossibilità, per il Trattato, di scendere troppo nei dettagli, il problema che rimane aperto è quello di vedere chi darà contenuto agli articoli del Trattato, q~le sarà l'istituzione che avrà il potere di controllare ed incanalare il dinamismo della realtà economica·. Questo potere, diciamolo francamente, nel progetto degli esperti del Comitato di Bruxelles non esiste. Per quanto, infatti, le proposte rel~tive alle istituzioni siano nel progetto stesso ancora mal definite, esse sono definite abbastanza da lasciar capire che il potere esecutivo, così come è previsto, sarà assai debole. Com'è noto il quadro istituzionale del mercato comune segue lo schema della C.E.C.A. Ci sarà un esecutivo, un'Assemblea, una Corte di Giustizia ed un Consiglio di Ministri. Ma, nel caso della C.E.C.A., l'esecutivo, cioè l'Alta Autorità era considerato senza alcun du1 bbio l'istituzione più importante. Il Consiglio dei Ministri era concepito come l'organo che coordinasse ed armonizzasse la politica dell'Alta Autorità con la politica dei singoli Governi. Nel caso del mercato comune, invece, la Commissione Europea (questo è il nome previsto per la nuova Autorità, ed il mutamento del nome è già in se stesso indicativo di un mutamento [72] Bibloteca Gino Bianco ..

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==