Nord e Sud - anno III - n. 20 - luglio 1956

per programmi su1 piplementari esattamente determinati, per i quali le richieste dei prestiti potreblbero trovare più facile esito. Lo stanziamento in sette esercizi, - dovuto ad ovvie ragioni di carattere finanziario - lascia supporre che si intenda provvedere al co·mpletamento della riforma con ritmo meno accelerato di quello seguito negli ultimi anni, lasciando, quin,di, più tempo allo studio di alcuni problemi, sovraccaricando di meno il personale tecnico, diminuendo quello non tecnico e facendo più largo &pazio all'intervento diretto degli a segnatari 11elle opere di tra forn1azione e fors' an1 che talvolta nella costruzione delle loro case. Il rafforzamento e la democratizzazione dei Consigli di amministrazione. d'altra parte, lasciano supporre i•l propo ito di avere ull'azione degli Enti bilanci preventivi e consuntivi più regolari e rigoro i di quau1to siano stati finora e una maggiore pubblicità dei pro,gra1n1ni e dei criteri di attività. La proposta di estenrdere, infine, l'a sistenza tecnica e altri benefici ai piccoli proprietari non a segnatari en1bra preludere a una revisione più vasta delle attività di riforma. E sa dev'e ere con iderata quanto mai o,pportuna, essendo troppo evidente il contra to, spe so nell'ambito di uno stes o comune, tra i privilegi dei ,nuovi as egnatari e l'abbandono di chi con proprio sforzo e sacrificio s'è conquistata la proprietà d'un piccolo fondo. Tuttavia, perchè risulti efficace e non superi anche essa i lin1iti del sopportabile co to, richiede una notevole revi ione delle for1ne di as i tenza tecnica per quanto riguarda sia i metod~ che la stes a partecipazione degli interes ati. Visto a questa luce ci sembra che il disegno di legge - enza pePdere il carattere di emergenza - preluda ed avvii una revisione più vasta della nostra legis1azione in questo campo. Sta 1naturando, i11fatti, in molti la convinzione 1 che le leggi di questi anni - coraggiose, efficaci e neces arie - abbiano sì affrontato i prdblen1i fondiari' del pae e nello pirito dell'articolo 44 ,della Costituzione, n1a in modo parziale e enza sufficiente coordinamento. Accanto al veccl1io tronco della leffge della bonifica ono venute, così, a collocarsi, da un lato, le leggi di rifonna del 1950 e quelle che fanno capo alla cosi1detta legge Sturzo a favore della pro,prietà coltivatrice; dall'altro, la legge della monta~na e quella sua appendice traordinaria che è 'la legge speciale per la Calabria. Sospe o e non deci o re ta il problem·a della cosidetta riforma fondiaria generale; mentre 111ana del tutto una adeguata legislazione in fatto di rico1nposizione dei, fondi fram1nentati, cui pure fa esplicito riferi1nento la Costituzione; e tra le leggi che operano talvolta in uno stesso luogo, e a vantaggio delle stesse per one, la mancanza di cooridinamento determi,na conseguenze che si fanno sempre più largamente sentire. A lungo andare una situazione di questo genere non può essere sostenuta. Per un adeguato sviluppo economico e sociale del paese è troppo importante coo·rdinare leggi e organi che o,perano nello stesso campo, e ,pia- [43] BiblotecaGino Bianco

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