Nord e Sud - anno III - n. 19 - giugno 1956

L'articolo 10 della stessa legge era invece passato quasi inosservato; e le centinaia di migliaia di modeste imprese commerciali non avevano fatto la serrata, ma si erano forse ripromesse di mandare una rappresentanza a protestare contro il ministro Cortese, il quale, non si sa perchè, avrebbe dovuto pagare per il suo collega delle finanze o addirittura per l'intero Parlamento che aveva approvato con indifferenza l'articolo 10 delle cc Norme integrative della legge sulla perequazione tributaria ». Questo articolo 10 fa obbligo alle imprese che, pur non essendo società o enti tassabili in base a bilancio, sian tenute, ai sensi dell'art. 2214 del codice civile o di leggi speciali, ad avere libri, documenti e scritture contabili, di esibirli, dietro richiesta, agli Uffici distrettuali delle imposte dirette. In caso di mancata esibizione, gli imprenditori vanno soggetti ad una ammenda. Quando invece mancano, o per irregolarità tali libri e scritture si dimostrano inattendibili, l'imprenditore che si oppone all'accertamento del fisco « deve fornire la prova dei dati in base ai quali chiede gli sia accertato un reddito inferiore ». Il che significa che ad accertamento dell'Ufficio imposte non è possibile opporsi; bisogna subirlo. La norma è di una gravità eccezionale e interessa centinaia di migliaia di imprese commerciali; delle quali la maggior parte sono da considerarsi piccole ad una valutazione economica dell'azienda, ma sono « normali )> per il codice civile e quindi soggette alla tenuta delle scritture e libri contabili prescritti dall'art. 2214. Fino ad oggi la mancata tenuta di queste scritture poteva recare conseguenze di notevole gravità per le imprese nel solo caso di fallimento; ma, con l'art. 10 della legge Tremelloni, le cose cambiano: c'è il fisco di mezzo. E il legislatore non può sottrarsi all'obbligo di chiarire, dopo tanta elaborazione dottrinale e dopo un decennio di utile esperienza, il concetto di « piccolo imprenditore » che secondo l'art. 2083 del codice civile è il coltivatore diretto del fondo, l'artigiano, il piccolo commerciante e colui che esercita una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. I piccoli imprenditori commerciali, al pari degli imprenditori agricoli, non han.no l'obbligo di tenere le 'Critture e i libri contabili,, quindi non è ad essi che si rivolge l'art. I O della legge Tremelloni. Ma chi sono gli artigiani e i piccoli commercianti? Sulla prima di queste figure, forse in ossequio all'art. 45 della Costituzione, i due rami del Parlamento hanno a lungo discusso e continuano a discutere per tentarne una definizione che la distingua da quella dell'industriale. La Camera, nella seduta del 26 gennaio 1956, ha stabilito che le tre proposte di legge dell'on. Francesco Colitto, del sen. Gerolamo Lino Moro e dell'ex ministro dell'industria Piero Malvestiti, intitolate rispettivamente [49] Bibloteca Gino Bianco r ,

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