« l'aver conservato ai Comuni la esclusività in materia dell'edilizia scolastica ha reso più stridente il contrasto tra i Comuni abbienti, che chiedono, ed ottengono agevolazioni per edifici costosi e qualche volta non necessari, ed i Comuni meno abbienti che non possono realizzare neanch e le più modeste opere strettamente indispensabili ... », dopo questa diagnosi, dicevamo, c'era da attendersi una nuova legge che adottasse un siste ma -radi-- calmente diverso da quello in vigore. Tanto più che nella stessa relazione Sacchetto è detto ancora: << occorre pensare allo snellimento ed alla sem- . plificazione delle procedure: senza di che neppure un adeguato finanzia-• mento e la riduzione dei costi riuscirebbero, in definitiva, fruttuosi ... >>; e vi sono anche affermazioni del tenore seguente: << la situazione della scuola è tale che non si può, ormai, per sanarla, che adottare provvidenze e procedure eccezionali, pari alla eccezionalità della situazione di emergenza di fronte alla quale ci troviamo ». Queste parole sono state scritte alla vigilia della legge 9 agosto 1954.. La legge, purtroppo, tenne solo in parte conto della grave situazione che la relazione Sacchetto aveva così chiaramente denunziato e che i mponeva un radicale cambiamento del sistema fin'allora adottato. In defini tiva, do-· potutto, il sistema rimase lo stesso. *** La legge approvata il 9 agosto 1954 - integrata da quella del 19· marzo 1955 che dà facoltà alla Cassa per il Mezzogiorno di assumersi gli oneri che i piccoli Comuni del Sud e delle Isole hanno assunto in conseguenza di mutui per la costruzione di edifici scolastici - rappres enta un notevole passo avanti rispetto alle precedenti. Essa però non pot rà risol-- vere il problema dell'edilizia scolastica se non si ricorre a un or ganismo che renda possibile la sua attuazione e che tenga conto delle effett ive difficoltà che hanno reso finora inefficienti le altre leggi. Comunque per meglio comprendere la necessità di creare questo organismo, od Ente che dir si voglia, è opportuno analizzare le disposizioni delle due leggi ora in vi-- gore, in rapporto alle scuole materne e d'obbligo ed alle regioni del Mez-- • zog1orno. Finanziamento: La legge 9 agosto 1954 stabilisce un impegno annuo, di un miliardo e 500 milioni per dieci anni come concessione di co ntributi [25] Bibloteca Gino Bianco .(
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