Nord e Sud - anno III - n. 19 - giugno 1956

« No11 può tuttavia affermarsi che l'esperienza di questi anni mostri l'efficacia pratica della disposizione. Anzi 0 1 ccorre dire che essa ,non ha potuto trovare finora alcuna applicazio,ne 1 pur dove maggiore ne era il caso. La resistenza delle Amministrazioni locali, le influenze di vario genere, il sapore amaro che ha in sè stesso il fatto della sostituzione dello Stato alle Amm1 inistrazioni locali, quasi pubblica patente d'incapacità o comunque d'inferiorità, sono tutti elementi. che hanno contribuito in pratica al completo fallime.nto dell'attuazione del principio stabilito. << Parte non trascurabile del programma che lo Stato si pone per il prossimo avvenire nel campo ·dell'edilizia scolastica è indubbiamente la revisione di questo istituto dell'obbligatorietà della costruzione. Occorre rivederne e correggerne il meccanismo in maniera che esso possa adattarsi alle esigenze pratiche e divenire arma efficace ». Non si potrebbe meglio definire la situazione degli Enti <<obbligati>> e certa mentalità diffusa specialmente nel Mezzogiorno dove, se scarsi sono i bilanci dei Comuni, ancora più scarsa è la sensibilità di molti amministratori per i problemli della scuola. Oltre trent'anni or sono v'era già chi pensava alla necessità di creare qualcosa che rendesse possibile la costr11zione delle aule scolastiche, ancl1e là dove le Autorità locali non sentivano di farlo. E già fin d'allora si era tentato un provvedimento per ovviare alla sperequazione tra Nord e Sud. Ma il fallimento delle disposizioni di legge che stabilivano l'equa distribuzione tra le varie province italiane dei fondi stanziati e l'istituto dell'obbligatorietà, fu dovuto al fatto che esse furono inserite, quasi senza eccessiva convinzione di farle rispettare, in un sistema che aveva in sè, per ragioni congenite, l'impossibilità di funzionare. Lasciare l'obbligo di costruire gli edifici scolastici ai Comuni, anche ai più piccoli 1delnostro Mezzogiorno, che hanno ,per lo più 1 bilanci spaventosamente deficitari, e far loro carico di svolgere procedure lunghe e complesse, non era certo il sistema migliore per risolvere il problema. Ma tale sistema si continuò ad adottare ancl1e in seguito, come del resto si era già fatto con i Decreti Legge del 6 aprile 1919 e 15 novembre 1921. . Fallito era il principio della distribuzione delle somme tra le varie province, fallito l'istituto dell'obbligatorietà; ma il sistema non cambiava. E così i successivi provvedimenti legislativi raccolti nel Testo Unico appro- [22] Bibloteca Gino Bianco

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