Nord e Sud - anno II - n. 9 - agosto 1955

II. - Un secondo problema, di carattere strumentale, ma non meno, importante, che si presenta al legislatore, è quello concernente la tutela giurisdi- , zionale del ricercatore o del coltivatore di frorite all'amministrazione. Il capitale privato ,specialmente se straniero, non si induce ad auuenturarsi in una impresa rischiosa se ha la preoccupazione che la sua sorte sia rimessa all'arbitrio della pubblica amministrazione. Opportune cautele legislative possono giovàre, ma è facile comprendere che la sola vera garanzia si può trovare nella preparazione e nell'imparzialità del giudice, al quale spetta l'ultima parola. In questo spirito, il disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento stabilisce che «il permesso di ricerca o la concessione può contenere l'obbligo di deferire ad un collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile le controversie su diritti tra l' amministrazione mineraria e il permissionario o il concessonario ». Disposizione nella quale l'imprenditore ignaro potrebbe ravvisare una soddisfacente garanzia, ma che sarebbe per lui fonte di ben amare delusioni. I Come è noto, il nostro ordinamento ripartisce le funzioni di tutela d'el cittadino di fronte all'amministrazione fra due giudici diversi: l'autorità giudiziaria ordinaria e il Consiglio di Stato. La discriminazione della competenza fra i due organi è fatta alla stregua di una non facile distinzione concettuale: la distinzione fra diritt_o e in,teresse. In via di massima, la tutela dei diritti è affidata all'autorità giudiziaria, quella degli interessi al Consiglio di Stato. Il disegno di legge governativo, nel prevedere il giudizio arbitrale, lo limita alle « controversie su diritti » : nè poteva fare altrimenti perchè la attribuzione ad arbitri delle controversie su interessi, fra cittadino e amministrazione, contrasterebbe con principi fondamentali del nostro ordinamento. Ma poichè la materia mineraria è necessariamente pervasa di poteri discrezionali della pubblica amministrazione, non vi sarà controversia nella quale non sorga quanto meno il dubbio che ci si trovi di fronte a una questione di iriteresse, anzichè di diritto. L'imprenditore che si fosse affidato alla ricordata disposizione del disegno di legge governativo, si troverebbe coinvolto, il giorno che chiedesse la C(!Stituzione del collegio arbitrale, in una di quelle contestazioni sulla competenza che sono una delle principali cause della sfiducia nella giustiz-ia. Per evitare simili inconvenienti, i relatori hanno pensato a varie possibili soluzioni, che sono state tuttavia scartate per varie ragioni. Così, l'idea di istituire un giudice speciale non può essere coltivata perchè urta contro un espresso divieto costituzionale; nè la proposta, pur attentamente esaminata, di estendere la giurisdizione delle acque pubbliche alle miniere è sembrata accettabile, perchè i tribunali delle acque, nella contrapposizione fra Tribunale superiore e tribunali regionali, riproducono tutti i dubbi e le contestazioni sulla distinzione fra diritto e interesse, ai fini della competenza. [75] Bibloteca Gino Bianco I

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