vigente ordinamento) che non distingue gli idrocarburi dalle altre sostanze minerali e li assoggetta quindi alla medesima disciplina, alla quale è preposto il Ministero dell'industria e del commercio, con i suoi organi attivi e consultivi (Direzione generale delle miniere e Consiglio superiore delle miniere). I relatori tuttavia hanno ritenuto di dover affrontare spregiudicatament ~ e realisticamente il problema, senza arrestarsi di fronte a schemi convenzionali nè a prevedibili resistenze. Gli idrocarburi, secondo previsioni oggi giustificate dalla realtà, sono destinati ad assumere una importanza preminente di fronte alle magre riisorseinelle quali si era creduto di ravvisare per il passato il patrimonio minerario del nostro Paese. Ora) nelle condizioni in cui oggi si trova la nostra pubblica amministrazione, l'attribuzione a organi precostituiti di nuove fu.nzioni, di mole e di importanza soverchianti rispetto a quelle di cui già investiti, non può non destare le più vive preoccupazioni. A questo si aggiunga che gli idrocarburi) per la loro natura diversa da quella di tutte le altre sostanze minerali, formano l'oggetto di un complesso di conoscenze e di esperienze, d'ordine tecnico, economico e giuridico, di cui la rtostra amministrazione non può) senza sua colpa) non essere affatto digiuna. E per supplire a queste deficienze, l'organo chiamato a sovraintendere alla materia degli idrocarburi) ,dovrebbe essere in grado· di fare ricorso a esperti stranieri) di corrz'spondere quei trattamenti che sono inevitabilmente connessi a una non comune esperienza e competenza) di inviare personale all'estero per completare la propria preparazione; tutte cose evidentemente precluse a una amministrazione statale. Si sarebbe potuto pensare ad attribuire nuove funzioni all'E.N.I., che possiede precisamente l'elasticità necessaria p,er provvedere a quanto si è detto) ma è sembrato evidente che le funzioni di imperio e di controllo non possono essere cumulate con quelle di gestione) senza che le une e le altre ne risultino deforma te e senza creare una situazione di disagio per le imprese private. " E' sembrato quindi migliore partito il prevedere l'istituzione di un, Commissariato Generale per gli idrocarburi) il quale) come organo dello Stato con amm.inistrazione autonoma) può meglio soddisfare le varie esigenze che si sono sopra ricordate. Soluzione non nuova al nostro ordinamento e alla quale dovrà probabilmente farsi ancora ricorso fino a che non si sia dato alla r1,ostra amministrazione un nuovo assetto) che d'altronde in simili soluzioni potrebbe trovare una anticipazione. A giudizio dei relatori) l'importanza di questo nuovo organo, di cui viene proposta l'istituzione, non potrebbe essere mai adeguatamente sottolineata. Senza un simile organo) opportunamente configurato e sanamente costituito, qualsiasi legge è destinata a· rimanere inoperante. BiblotecaGino Bianco
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