Nord e Sud - anno II - n. 9 - agosto 1955

unitaria perseguita in materia, la quale mira ad assicurare la migliore utilizzazione delle risorse nazionali di idrocarburi, al fine di rafforzarne e incrementarne la funzione di strumento di ricchezza per il paese. Da t1.n lato l'istituzione dell'E.N.I. obbedisce alla esigenza di mantenere nella sfera dello Stato l'attuazione di quelle attività di interesse nazionale, che lo Stato ritiene di svolgere direttamente, e di costruire uno strum1 ento efficace di intervento statale nelle iniziative private riguardanti i settori di identico interesse che si crede opportuno mantenere nella sfera dei singoli. Dall'altro lato si vogliono incitare gli impreD.ditori e i gruppi privati a portare i loro sforzi e la loro attività nel campo degli idrocarburi; e pertanto, mentre si prevede la collaborazione dei privati nell'azione che l'E. N.I. è chiamato a svolgere, si predispongono i mezzi giuridici per in- . durre costoro a svolgere una propria attività esclusiva in altre zone e in situazione di fondamentale concorrenza, destinata ad evitare monopoli • o accaparramenti >>. *** Come è stato già detto, il progetto avanti riassunto fu sostanzialmente elaborato qualche anno fa, assai prima che si verificassero quegl_~avvenimenti che hanno avuto per conseguenza di rimettere in gioco tutta Ja struttura del provvedimento, e cioè: la costituzione dell'ENI, la legge sugli idrocarburi della Regione siciliana, la scoperta di promettenti giaci- • Della legge istitutiva dell'E.N.I. sono da mettere ancora in evidenza l'art. 6, in virtù del quale l'Ente Nazionale Metano cessava da ogni attività e l'E.N.I. ne assumeva le funzioni ed il patrimonio; e l'art. 27, con il quale veniva abrogato l'art. 6 della legge 25 giugno 1926, che prevedeva l'incarico all'A.G.I.P. di eseguire ricerche di idrocarburi. La creazione dell'E.N.I. provocò vivaci polemiche, nel Parlamento e nella stampa. I punti maggiormente in discussione riguardavano la necessità: e la forma del riordinamento delle attività statali nel campo degli idrocarburi, la giustificazione del1' « esclusiva » ( sia pure limitata ad una parte del territorio dello Stato), l'adeguatezza della legge agli scopi che si proponeva. In merito al primo punto alcuni avrebbero voluto vedere attuato il riordinamento attraverso una direzione generale del Ministero dell'Industria e Comn1ercio, altri avrebbero voluto negare all'E.N.I. la caratteristica di Ente di diritto pubblico allo scopo di metterlo sulla stesso piano delle imprese private. Ma le polemiche più [58] Bibloteca Gino Bianco

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