Nord e Sud - anno II - n. 9 - agosto 1955

Da un anno circa, e precisamente dal giugno 1954, il disegno di legge relativo alla << ricerca \e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi>>, presentato dall'allora Ministro Malvestiti alla Camera dei Deputati il 17 novembre 1953, si trova all'esame della Commissione Industria: un anno in cui i deputati commissari hanno esaminato appena tre articoli dei 24 di cui si compone il disegno di legge! Le ragioni di tanta lungaggine avremo modo di esaminarle più avanti; intanto sarà utile accennare sommariamente al contenuto del disegno di legge. Si tratta, in fondo, del vecchio progetto Togni già presentato nel 1951 e decaduto con la prima Legislatura. Esso, distaccandosi dalla legge mineraria del 1927, si estende a 5ituazioni venutesi successivamente a creare, ed attualmente in atto, non più disciplinabili dalla legge generale. Il disegno di legge stabilisce la estensione delle superficie del permesso in un minimo di 3000 ettari, purchè tale area sia unica e continua; e prevede per le estensioni inferiori ai 3000 ettari la loro soggezione alla Legge mineraria generale. Ciascun permesso non può superare i 50.000 ettari; e più permessi non possono essere accordati ad una stessa persona, ovvero a più persone o società se le imprese o società sono soggette ad uno stesso controllo, quando l'area complessiva risulti superiore ai 300.000 ettari in tutto il territorio dello Stato ed ai 150.000 ettari in una stessa regione. Questo articolo non è applicabile all'azienda di Stato (E.N.I.). Il permesso ha la durata di tre anni con il diritto a due proroghe successive di due anni ognuno. Il disegno tende ad evitare che le ricerche di idrocarburi siano concentrate nelle mani di gruppi ristretti, scoraggiando il permissionario a conservare tratti dell'area accordatagli sui quali non ritiene di poter svolgere esplorazioni o incoraggiando la spontanea riduzione dell'area stessa, in modo da renderla disponibile per altri maggiormente interessati. Si vuol conseguire il primo fine determinando il diritto annuo dovuto dal commissionario allo Stato in misura sempre maggiore quanto più si prolunga la ricerca: nel primo triennio il diritto è di L. 100 per ettaro; nel primo periodo di prova ordinaria è di L. 200, 11elsecondo è di L. 300; di modo che il permissionario è spinto a diminuire l'area accordatagli per ottenere la riduzione del canone. Si intende raggiungere il secondo scopo, permettendo al permissionario e al concessionario la rinunzia parziale dell'area di ricerca, rinunzia che, in base alla legge mineraria generale, non sarebbe ammissibile; ma si tempera questa [56] Bibloteca Gino Bianco

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