Nord e Sud - anno II - n. 9 - agosto 1955

Tuttavia, benchè giunti in ritardo, anche il nostro paese è riuscito ad adottare quei provvedimenti che si rendevano necessari per favorire le esportazioni. Tardi, poi, non per preconcetto, ma perchè partivamo da una posizione avvantaggiata, avendo, negli anni successivi all'ultima guerra, accumulato ingenti crediti di congiuntura all'estero, il che era sintomo di forti esportazioni; ed anche perchè volevamo proseguire una politica di solidarietà europea, che ci vietava quindi manovre più o meno tortuose nel settore in questione. E la coraggiosa liberalizzazione degli scambi resta pur sempre uno degli atti intelligenti della nostra politica economica. Quando però ci siamo svegliati dal letargo, nessuna forza ha potuto più mantenerci; e misure di corto respiro sono state adottate, con immenso gaudio dei protezionisti nostrani. Le misure più importanti al riguardo sono la legge 31 luglio 1954, concernente la restituzione degli oneri doganali nelle costruzioni navali; la legge l O marzo 1955 concernente la restituzione del dazio e degli altri diritti doganali sui prodotti meccanici esportati. Poco, o molto, si può dire, a seconda del proprio punto di vista. Noi personalmente pensiamo sempre che l'Italia debba perseguire la sua politica europeista, con l'immediato fine della creazione del mercato unico europeo; e pertanto continuiamo a ritenere che i suddetti provvedimenti sono veri e pro-pri espedienti di natura temporanea e che andrebbero aboliti perlomeno nei riguardi degli altri paesi europei; i quali, logicamente, dovrebbero a loro volta imitarci. Espedienti che non servono a niente quando gli altri paesi ci chiudono le porte e praticano una politica autarchica, frustando in tal modo tutte le nostre leggi, rese i,noperanti dall'altrui difesa. E questo poi è causa di dissidi e di dispetti, che in ulti1na analisi riescono a danneggiare contemporaneamente tutti i concorrenti. L'ultima sessione dei partecipanti alla GATT (cioè all'Accordo Generale sulle Tariffe Doganali e il Commercio) non pare ci debba dare troppo ragione al riguardo. In essa infatti si è quasi conclamato il diritto dei paesi aderenti di sovvenzionare con premi IJiù o meno palesi le proprie esportazioni, giacchè, se si è stabilito che tali premi si dovranno abolire a partire dal gennaio l 958 o al più presto possibile dopo tale data, con questa elastica espressione si son date ad ogni paese ampie libertà, e ad libitum) d'i far ces• sare tale sistema. Non solo, ma si è riconosciuta la validità dei premi di espor• tazione esistenti al I O gennaio 1955; ed infi11e si è ammessa la possibilità di concedere nuovi premi all'esportazione dei prodotti base, come i minerali, i prodotti agricoli e forestali e della pesca. Per cui giustamente è stato osservato (Il Mercurio) n. 20) che il problema dei sussidi all'esportazione che oggi affligge tutti i paesi sviluppati, è stato consolidato nel modo peggiore. Queste, di natura generale e, ci dicano pure, di natura teorica, le n·ostre critiche alle stesse leggi e provvedimenti; ma ce n'è un'altra di natura Bibloteca Gino Bianco I

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