Il sistema elettorale. - È il sistema maggioritario semplice, con voto diretto a scrutinio segreto, valido purchè non sia espresso per un numero di candlcfati superiore al numero degli eligendi. La scheda deve contenere i nomi di tutti i candidati, singolarmente o per gruppi. Sono eleggibili coloro che, rientra11do nella categoria degli assistibili, siano iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati. La sostituzione dei dinì.issionari e dei decaduti può avvenire soltanto in occasione della prima riu11io11eordinaria dell'assemblea. È ammesso, nelle elezioni del Consiglio direttivo delle Casse comunali, farsi rappresentare per delega da un proprio familiare, assistibile e maggiorenne, o da un altro titolare di azienda: ogni elettore non può però rappresentare per delega p_iù di due altri elettori (artt. 6, 11, 18, 29). La controversia sulla « democraticità >> e sulla << antidemocraticità » della legge, ha tratto i suoi motivi più accesamente poleffiici dalla predisposizione di questo sistema elettorale. Si può ammettere pacificamente che, essendo i titolari di azienda responsabili del versamento dei contributi, spettì loro soltanto il diritto al voto: forse sarebbe stato più equanime conferire tale diritto a tutti i capi-famiglia, dato che, se non giuridica111ente, certo di fatto, proprio essi saranno tenuti al pagamento; tuttavia si posPer valutare meglio l'incongruenza di tutto il metodo di ripartizione della quota a carico della categoria, si consideri il seguente esempio: si pensino due famiglie coltivatrici, la prima com.posta da 2 << unità attive » e da 6 << unità inattive >>, la seconda da 4 << unità attive » e da 1,_ << inattiva »; si supponga poi che il fondo della pri~a richieda esattamente 560 giornate lavorative e il fondo della seconda ne richieda 1120; si supponga, inoltre, che i fondi siano tali da offrire il medesin10 reddito per ogni giornata lavorativa, e sia esso, per esempio, pari a L. 100 a giornata; orbene, eseguendo gli opportuni calcoli in base al sistema predisposto dalla legge, si ~vrà che la prima famiglia dovrà corrispondere un contributo pro capite incidente sul reddito pro capite per il 21,8%; mentre la seconda famiglia dovrà corrispondere un contributo pro capite incidente sul reddito pro capite per l' 11,4%. Si badi che le cifre del 21,8% e dell'l 1,4% non possono essere prese in senso assoluto, ma soltanto in senso comparativo (data la scelta arbitraria del reddito giornaliero pari a 100 lire): ma ·qui interessa, appunto, mettere in rilievo la sperequazione comparativa. Naturalmente, poi, l'esempio non può considerare casi << generali »: ma esso, così come è stato costruito, non considera nemmeno casi mera- . mente marginali, bensì casi attorno ai quali è da supporre si aggireranno con frequenza non irrilevante le situazioni concrete. BiblotecaGino Bianco
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