Nord e Sud - anno II - n. 7 - giugno 1955

la creazione di sperequazioni tra provincia e provincia. Infatti, basandosi sul sìsttma proporzionale, gli aventi diritto delle provincie più povere sarebbero venuti a contribuire in misura << eccessivamente >> inferiore a quella degii aventi diritto delle provincie più ricche: e ciò, a quanto pare, no11 era interpretato dagli on.li Bonomi e colleghi come un'applicazione pura e semplice del principio solidaristico, bensì come una << sperequazione» ( 19 ) ! Ma in quanto alla prima specie di contributo, cioè a quello di 12 lire per giornata lavorativa impiegata in ogni azienda, no11vediamo come lo si possa definire senz'altro co11tributo di solidarietà: la formulazione della legge sta semplicemente ad indicare che paghera di piu il coltivatore di u11 f 011do che richiede un maggior numero di giornate di lavoro. Il cl1e può voler dire, e ammettiamo pure che sia nella maggioranza dei casi, << cl1i l1a più terre o terra ricca » : ma può anche voler dire « chi l1a terra più ctifficilea coltivare e meno fertile >>. Di conseguenza, la « concreta solidarietà» illustrata dall'on. Bonomi operera in maniera tale che, a parità di giorndte lavorative necessarie alla coltivazione del fondo, si pagherà lo stesso contribu~0, il quale inciderà diversamente sul reddito a seconda della natura della terra coltivata: e, precisamente, inciderà niaggiormente sui red- . . . . ' . . I ttzti pzu estguz.... Le conseguenze di un simile sistema saranno qui11di risentite in n1iSùra n1aggiore daila proprietà coltivatrice meridionale. Anche una recente pubblicazio11c dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (I tipi di impresa nell'agricoltura italiana, Roma 1951) conferma questa situazione (pagina 41): « Essa (ìa proprietà coltivatrice nel Mezzogiorno) è più frequente là dove il terreno è roccioso, scosceso, montuoso, incapace di dare frutto senza un cospicuo co11tributo di lavoro 1nanuale >> (20 ). ( 19 ) Tanto convinti erano di cio, i << bonomiani >>, che respinsero due emendamenti dell'on Venegoni tendenti a mitigare le conseguenze dell'errore (se è lecito dirlo un errore), l'uno escludendo dalla corresponsione della quota pro capite gli assistibili inferiori ai 12 anni, l'altro escludendo dalla corresponsione or detta gli assisti bili superiori ai 65 anni: ossia, quelle unità dei nuclei familiari che si defi- . ' . n1scono << inattive ». ( 20 ) A << perfezionare » ulteriorn1ente il sistema, intervengono quei limiti, inferiore e superiore, posti dalla legge, per cui pagheranno per 80 giornate lavorative anche coloro che possiedono un fondo richiedente 30 giornate appena, e solo per 300 coloro che, poniamo, possiedono un fondo richiedente 560 giornate ... Bibloteca·GinoBianco

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