Nord e Sud - anno II - n. 7 - giugno 1955

la citazione, quanto meno, di cattivo gusto: poichè, infatti, la struttura -0rgan1zzativa posta in essere è alquanto lontana dalle pur encomiabili inter1zìo11iespresse dai << bonomiani ». Non sarebbe stato certo auspicabile che ·ogni Cassa mutua comunale o provinciale avesse agio di fare e disfare a •suo piacimento, sia pure nel solo ambito della propria circoscrizione: tuttavia non si comprende perchè, date le premesse, si sia voluto negare all'as- -semblea della mutua comunale il potere di deliberare sui bilanci, ossia il potere di approvare o sconfessare l'operato degli amministratori. L'on. Bono1nì sostenne che la riunione di una· assemblea troppo numerosa avrebbe nuociuto alla « funzionalità della Cassa mutua »: invano ribatterono gli on.li Venegoni e Cacciatore, il primo rammentando le leggi vigenti in materia di cooperazione, il secondo obiettando che, essendo l'assemblea costituita dai soli titolari d1 azienda, questa difficoltà di funzionamento non avrebbe motivo di essere (14 ). Ma forse l' on. Bonomi condivideva il parere <l{Jl'on. Roberti (M.S.I.), il quale non capiva « cosa in realtà potrebbe significare il dare potere alle assemblee di lavoratori agricoli, fino al punto (sic!) che i lavoratori stessi possano giudicare della efficienza o meno delle prestazioni avute e dell'operato di coloro che sono preposti a queste erogazioni» ... << Una struttura di questo genere sarebbe impossibile, per non dire inconcepibile », incalzò il deputato fascista: era forse tale anche per l' on. Bonomi? Oppure non si è voluto conferire tale potere perchè no1i si intendeva conferire alla mutua comunale la posizione di elemento <<base» del sistema? E forse è sempre perchè non si voleva affatto istituire un organismo propriamente autonomo, che si è limitato il potere di approvazione dei bilanci da parte delle stesse assemblee provinciali - potere al quale l'on. , Bonomi si dichiarò nettamente contrario - con la clausola che impone il -<<rispetto>>delle << norme fissate dalla Federazione nazionale» (art. 6)? Ma, allora, perchè non lo si è detto con chiarezza esplicita, perchè non si sono esposte le ragioni per cui un vero e proprio autogoverno non sarebbe :stato desiderabile (di ragioni ce ne potevano essere, ed anche di valide), ( 14 ) Si potrebbe aggiungere, a queste obiezioni, che sarebbe stato ben possibile limitare ulteriormente le pretese difficoltà mediante l'istituto della delega del voto: un istituto _consuetudinario alle assemblee amministrative e tanto più giu~tificato, nel caso presente, dalla sua adozione per le elezioni dei Consigli delle Casse comunali (v. oltre). Bibloteca Gino Bianco

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