Nord e Sud - anno II - n. 6 - maggio 1955

È evidente che, così concepita, la riforma dei contratti agrari no11solo limita il diritto di proprietà, ma elimina qualsiasi, libertà di contrattazione. Essa, infatti, parte dalla constatazione che la libertà di contrattazione ha per effetto sostanziale l'imposizione di redditi fondiari di carattere monopolistico (7 ) e il mantenimento in condizioni di precarietà •dell'impresa coltivatrice nel momento stesso in cui questa diviene esclusiva responsabile del processo produttivo. Essa parte, cioè, dalla constazione che tale libertà ha per effetto il mantenimento di condizioni contrarie all'interesse collettivo. Unica preoccupazione attenuativa della riforma potrebbe essere quella di consentire il ritorno della proprietà alla responsabilità dell'impresa o la partecipazione della stessa al processo di trasformazione e intensificazione deli'agricoltura, ciò che può essere appunto assicurato lasciando aperte le due alternative di cui sopra si è parlato. - È principalmente sulla base dei risultati di una legge di riforma dei contratti così concepita che diverrebbero possibili ed efficaci gli altri due obiettivi e strumenti della politica agraria precedentemente indicati. fissato in una certa modesta misura il canone o la quota di prodotti che il coltivatore deve corrispondere come semplice << reddito fondiario», si possono stipulare accordi complementari a compenso degli eventuali apporti in capitale per migliorie, scorte, anticipazioni, ecc. È evidente, tuttavia, che tale possibilità non dovrebbe tramutarsi in una scappatoia per non rispettare la legge e che gli organi di controllo dovrebbero esercitare una particolare vigilanza al riguardo. ( 7 ) Adopero qui, come ho già adoperato poco prima, il termine di redditi monopolistici. In questo dopoguerra si è parlato a lungo tra noi dei cosidetti << monopoli terrieri », ma con prevalente riferimento al fatto che la concentrazione della proprietà fondiaria impediva la formazione d'un mercato terriero e quindi l'accesso alla pro• prietà da parte dei contadini che avessero i mezzi per l'acquisto. Sul carattere monopolistico dei redditi fondiari derivati dall'applicazione dei contratti di affitto e colonia a coltivatori diretti, non soltanto nel caso delle terre nude, ma anche in quello delle terre trasformate, non possono esserci dubbii la conferma trovandosi tra noi nella stessa diffusione di quei contratti e nel confronto dei redditi fondiari malgrado che a quei contratti corrispondano spesso terre più povere e organizzazioni aziendali meno razionali e quindi tali da assicurare in teoria rendite fondiarie o nulle o assai modeste. Non c'è, quindi, bisogno, per giustificare l'uso del termine, di disturbare Carlo Marx e la sua teoria della rendita assoluta, ma basta riferirsi ad Alfredo Marshall, il quale esplicitamente riconosceva essere la rendita pagata dalle piccole imprese « sometimes at a scarcity value », ossia una rendita di monopolio. [15] Bibloteca Gino Bianco ,

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