Nord e Sud - anno II - n. 6 - maggio 1955

Il risultato fondamentale dell'applicazione di una legge di riforma dei contratti agrari di questo genere dovrebbe essere, pertanto, una sostanziale riduzione dei redditi padronali e dei valori fondiari, tale da porre chiaramente ai proprietari l'alternativa: di vendere la loro terra, di assumere direttamente l'onere dell'impresa o di accettare le nuove condizioni, salvo a modificarle con contratti aggiuntivi nel caso in ct1i il proprietario riuscisse a stipulare con il coltivatore accordi speciali come corrispettivo di un suo apporto ·di capitali (6 ). 1950 (pag. 392) è detto al riguardo che <<qualcuno (e quel <<qualcuno», non foss'altri, ero io che scrivevo) ha anche osservato che, così come è formulato, l'articolo sull'equo canone non offre alcuna garanzia che il lavoro delle Commissioni possa effettivamente correggere la generale, talvolta gravissima sopravalutazione dei canoni d'affitto corrisposti dai coltivatori, perchè non indica il metodo per il calcolo dell'equo canone». <<Difatti - era anche detto - le Commissioni hanno stabilito dei metodi di calcolo e si sono appoggiate a periti professionali, tuttavia si ha spesso l'impressione che si tratti di metodi empirici, diversi da caso a caso, e che il controllo perequatore manchi~ mentre il disegno di legge non apporta a questo riguardo nessuna innovazione e indicazione. Il capoverso che chiude l'art. 29 sull'equo canone (si fa riferimento al progetto di legge Segni quale fu approvato dalla Camera), nella sua apparente determinatezza, a giudizio di alcuni, non dice nulla: affermare, infatti, che in ogni caso. il canone non potrà essere comunque superiore all'interesse annuo del quattro per cento netto del valore commerciale del fondo non ha senso, dato che il valore commerciale del fondo in realtà, fino a quando il fondo non è messo in vendita, è ignoto e per stima non è altro che il valore locativo capitalizzato. Più saggiamente il testo proposto sia dal Ministro che dalia Commissione non conteneva questa inutile aggiunta, interpolata durante la discussione degli articoli in Assemblea». Per quanto riguarda gli organi di controllo dell'applicazione della legge e le sanzioni contro gli inadempienti si dovrebbero adottare lo stesso realismo e lo stesso rigore usati nel secolo scorso in Inghilterra e altrove per l'applicazione delle leggi per la eliminazione del lavoro dei fanciulli. Non bisogna, infatti, dimenticare che il gioco delle forze in questo campo è tale da impedire il funzionamento di qualsiasi legge che non disponga degli strumenti e della procedura capaci di renderne . effettiva l'applicazione. Le organizzazioni sindacali, d'altra parte, che, nel campo del lavoro a salario nelle industrie, riescono, e non sempre, a imporre e far rispettare norme ed accordi, nel campo dei contratti agrari o non esistono o sono troppo deboli per· conseguire resultati corrispondenti, almeno nelle condizioni prevalenti nell'Italia Meridionale e nelle Isole. ( 6 ) È questa una proposta che m'è venuta spontanea nel ragionare, ma che non ho sufficientemente meditato. In altri termini a me sembra che, una volta BiblotecaGino Bianco

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