Nord e Sud - anno II - n. 3 - febbraio 1955

aveva impiegato ingenti mezzi nella ricerca, ma per principii di politica economica. Allo stesso modo se a1llorasi lasciò il centro-sud alla libera iniziativa, ciò avvenne non perchè si ritenesse tale vasta zona povera di risorse petrolifere (con che la soluzione adottata sarebbe apparsa del tutto ipocrita), ma per altrettanto validi criteri di politica economica. In altri termini, fu un principio obiettivo che portò alla definizione delle due zone e non i~ fatto concreto di una fortunata scoperta di petro!lio o di metano. Se un qualsiasi ritrovamento dovesse condizionare il regime giuridico, non ci sarebbe più certezza per nessuno, nè per l'ENI nè per le iniziative private. Sarebbe curioso assai che, per avere scoperto petrolio in Sicilia o in Abruzzo, i gruppi privati marciassero alla demolizione dell'ENI nella Valle Padana, come sarebbe strano costume pubblico che la fortunata scoperta di petrolio in zone lasciate all'iniziativa privata portasse lo Stato a estendere il proprio monopolio in tali zone. I vantaggi e gli svantaggi della doppia so[uzione adottata nel 1952 furono - ripeto - presenti al Parlamento e furono da esso soppesati e va'lutati. Non può appartenere alla tradizione di un Paese costituzionalmente corretto quello di discutere i principii della sua legislazione petrolifera ogni anno, a seconda ddll'andamento dei ritrovamenti. In questo q11adro va interpretata la mia fondamentale osservazione, fatta in seno alla Commissione per l'industria della Camera, che il principio dell'artic~- lazione de1l'Italia in due zone, essendo stato accolto due anni fa, non può - costituire oggi materia di discussione, nè in un senso nè nel1l'altro. Non s1 è trattato, da parte mia, come è ovvio, di una eccezione formale (il Parlamento può modificare le sue leggi quando crede), ma ddl richiamo a una correttezza, ad un costume legislativo, che sarebbe pericoloso mettere in forse, senza valide ragioni. E' stato contestato che la legge dell'ENI contenesse già in sè il principio dal diverso regime nelle due zone d'Italia. Ed è stato osservato che, se nel primitivo progetto governativo, ai sensi del 2° comma del.l'articolo 2, l'ENI era autorizzato a operare in zone diverse da quella padana « quando ne avesse avuto permesso e concessione))' tale comma fu soppresso nel disegno di legge definitivamente votato. Ciò è vero e lo stesso o.d.g. Pascetti, col quale la Camera, dopo la discussione, rinviò [a formulazione degli articdli definitivi della legge sull'ENI ad una Commissione, parla di riconoscimento dell'esclusiva, non so'lo nella Valle PaBibloteca Gino Bianco

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==