Nord e Sud - anno II - n. 2 - gennaio 1955

merciali ed agli stessi agricoltori quando ricorrono al credito ordinario. Deficienza assurda, perchè forme tecniche di operazioni diverse dallo sconto di cambiali gioverebbero sopra tutto alle aziende migliori, più evolute, che per ottenerle si rivolgono, come si è detto, ad istituti diversi da quelli specializzati in credito agrario. Un provvedimento innovatore, quale quell9 proposto, non solo, eliminando la anacronistica limitazione, gioverebbe agli agricoltori ed agli istituti di credito agrario; ma - come osserva il prof. Dell'Amore - avrebbe altre ripercussioni estremamente benefiche, contribuendo a facilitare la raccolta di disponibilità monetarie nelle campagne e rendendo gli agricoltori fiduciosi negli strumenti più progrediti dell'attività creditizia. Il riordinan1e11to funzionale del credito agrario dovrebbe venir completato 11el terzo tempo della riforma, attraverso la modifica delle disposizioni che regolano attualmente le caratteristiche tecniche e le garanzie giuridiche delle operazioni. La più importante delle innovazioni, indicate dal prof. Dell'Amore, sarebbe quella costituita dalla soppressione dei privilegi esistenti e dalla sostituzione della « azione difensiva di quei presidi di natura reale)> con il funzionamento « di uno speciale fondo di garanzia, destinato ad assicurare a tutti gli istituti finanziatori il rimborso dei crediti concessi, fino alla concorrenza dell'8o % dell'importo delle perdite derivanti dalla insolvenza dei debitori )>. Ritiene, infatti, il prof. Dell'Amore, che l'incren1.ento delle operazioni di credito agrario non vada ricercato con la introduzione di nuove garanzie; ma, viceversa, attraverso la eliminazione dei privilegi; e prevede che « gli istituti rinunceranno di buo11 grado, con vantaggio generale, ad un sistema di garanzie reali, che necessarìamente complica tutto l'esercizio del credito agrario )), quando avranno sperimentato l'efficienza del proposto fondo di garanzia. La istituzione di tale fondo, naturalmente, dovrebbe precedere la soppressione di quelle garanzie e venir attuata nel secondo tempo della riforma, cioè, in sede di riordinamento strutturale. La abolizione delle ricordate garanzie reali permetterebbe anche « di rivedere l'attuale classificazione delle operazioni di credito agrario e le norme che contemplano termini di scadenza legale per i singoli finanziamenti >). Il prof. Dell'An1ore giudica « artificiosa)> la separazione tra operazioni di credito agrario <liesercizio e di miglioramento, « per la indissolubile solidarietà che avvince tutte le operazioni di gestione nell'aspetto economico e finanziario >>; egli vorrebbe, però, « che la determinazione della scadenza delle singole operazioni di credito fosse lasciata all'accordo delle parti contraenti... al fine di meglio adattare i termini di rimborso alle particolari condizioni in cui si trova l'azienda ed a quelle generali di mercato)>. Per quanto non risulti esplicitamente affermato, sembra che queste proposte tendano non solo alla abolizione dei privilegi per le operazioni di esercizio, ma riconoscano la utilità che, in futuro, anche le operazioni a lungo termine vengano concesse dagli istitt1ti fidando più sulla garanzia offerta dal [56] BiblotecaGino Bianco

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