Nord e Sud - anno II - n. 2 - gennaio 1955

le deficienze della legislazione, nè a colmare le insufficienze che il sistema ha rivelato di fronte ai più ampi e nuovi bisogni di assistenza creditizia degli agricoltori. Oggi, difatti, quell'ordinamento, mentre da una parte non riesce a soddisfare, in forme tecnicamente adeguate, le esigenze delle aziende agrarie più evolute, dall'altra parte non può nemmeno assolvere, come si vorrebbe, quei compiti di natura prevalentemente sociale che particolari provvedimenti legislativi hanno creduto di poter assegnare ad esso. Appare, quindi, naturale che la necessità di un più efficiente ordinamento del credito agrario sia generalmente sentita ed espressa e che, a lato di coloro i quali ritengono sufficienti « modificazioni ponderate e razionali della legislazione attuale))' si levino voci autorevoli e responsabili a sostenere la tesi della urgenza di « una riforma organica, strutturale oltre che funzionale >>, di quell'ordinamento. A questa tesi ha recato di recente il proprio contributo il prof. Giordano Dell'Amore, con un'ampia relazione, ripubblicata sotto forma di una serie di articoli (1 ). Questi articoli non si limitano ad esporre ed illustrare alcune delle manifeste deficienze dell'ordinamento attuale, ma si concludono con una proposta di riforma della legislazione in vigore, che - anche se verrà diversamente valutata e se solleverà rilevanti dissensi e tenaci opposizioni - ha indubbiamente il merito di aver concretamente ed autorevolmente affrontato nella sua interezza il problema della revisione dell'ordinamento del credito agrario. Negli stessi articoli, poi, appaiono sviluppate anche alcune considerazioni ed i più importanti concetti espressi, in materia di credito agrario, dal Ministro Medici al Senato. Sembra perciò ragionevole supporre che le linee essenziali della riforma indicate dal prof. Dell'Amore saranno tenute presenti, quando al Parlamento verranno presentate quelle proposte di provvedimenti che il Ministro giudica « un atto di giustizia e di saggezza politica >>. Un terzo motivo di interesse degli articoli è nel fatto che essi esprimono una concezione in cui le considerazioni di ordine sociale ed economico preva_lgono su quelle di indole giuridica; e questo sembra tanto più utile al fine della riforma quando si ricordi che nella elaborazione della legge istituzionale predominarono, invece, le seconde sulle prime. Causa, questa, di molte delle gravi deficienze del sistema vigente. Chi abbia seguìto, infatti, le vicende del credito agrario in Italia, non può non avere osservato quanto strana sia risultata la sua sorte: munito di speciali garanzie di ordine giuridico, che, nell'intenzione del legisìatore, avrebbero dovuto assicurare agli agricoltori una sufficiente ed adeguata assistenza creditizia, esso è finito con il rimanere, in un certo modb, prigioniero di quei rigidi. presidii, privo della elasticità necessaria per aderire alle mutate esigenze dell'agricoltura. ( 1 ) G. DELL'AMORE, Il riordinamento d~l credito agrario, in « 24 Ore» del 6, 10, 13, 20, 24, 25 e 30 novembre; pubblicata anche in «Risparmio», rivista della Associazione fra le Casse di risparmio italiane, anno II, n. 10, ottobre 1954. Bibl.otecaGino Bianco

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