b di fronte alle furfanterie della casta dirigent,e iJt.aliana, egli mantenne il silenzio, co. prendolo col velo patriottico, e allorchè confessa che pur sentendo l'insufficienza della ideologia repubblicana di fronte ai proble-- mi della crisi contemporanea, egli rimase lo stesso nel Partito Repubblicano. Come sospetta lo stesso Nenni, non è improbabile che più spesso di quanto non si creda, questa generosità cada nell'omertà e nel Lradimento, com'è avvenuto al Mussolini che partito in guerra contro Giolitti e pro. pugnatore dell'intervento italiano in favore della democrazia socialista, s'è trovato senza Mperlo (e in ciò un'altra prova, o della sua scarsa dialettica, o della sua perfidia) ad essere 1 'istrumento maggiore del gioliLtismo e del neutralismo, nonchè l'uomo del cuore d_ella reazione siderurgica, che in D'Annunzio ha trovato l'esponente maggiore (anche esso forse inconscio) del suo interessato espansionismo. Non credi.amo che il Nenni possa essere giudicai.o alla stessa stregua di Mussolini. Di minore statura, egli ha però in comune col forlivese il punlo di partenza giacobino e lo s~to d'animo. Entrambi figli del popolo si sono trovati chi da un punto chi da un altro a battere la stessa strada: chi per andare a sinistra, chi per andare a destra. Come Mussolini dall'insurrczionbmo blanquista attraverso il patriottismo mazziniano sia potuto arrivare all'imperialismo ..... federzoniano, si sa ; non si sa invece come il Nenni si sia potuto fermare al socialismo, avendo creduto d'andare avanti, illusoria- .-ient.e credendo che l'esasperazione della sua sentimentalità di popolano dovuta R.lle miserie della guerra, possa senz'altro e:>-sere la ... lotta di classe, e la conferma del marxismo 1 Invero, se questo stato d'animo, può mol. \o servirci per la comprensione del bol&;evismo italiano degli anni 1920-21, non riuò non confermarci la scarsa coltura del Nenni, e l' enorme differenza che per esempio passa tra lui e (prendiamo un nome qualunque) Graziadei o Gramsci, che al marxismo non sono arrivati per la via del sentimentalismo, ma per quella del raziocinio scientifico. Da questi ultimi, e specialmente da Gramsci, noi sappiamo che non verranno prediche moralistiche sulla cattiveria della borghesia, come è fatale che vengano da Nenni, ma il riconoscimento, invece, che la borghesia, anzi, il capitalismo, ha il dovere di difendersi dagli attacchi dell'esercito proletario, senza risparmi e senza scrupoli nell'impiego delle armi. Quegto riconoscimento che può anche sembrar cinico ai sentimentali che ancora non hanno misconosciuia l'utilità dei paraventi legalitari e democraLici, è altamente morale, e il più adatto per preparare un'aristocratica coscienza di classe nel proletariato. Non è senza significati il fatto che questa verità sia stata prima sentita da un aristocratico di nascita qual'è il Graziadei, che da. un plebeo qual'è il Nenni, poichè polrebb'essere la dimostrazione che anche la rivoluzione tra i suoi reietti ed i suoi eletti, come la vita, e come tutte le espressioni in cui si appalesano fatali le gerarchie. Per noi Pietro Nenni è la palmare dimostrazione dell'incapacità da parte dei plebeo romagnolo di poter far parte del maggiore istituto socia.le del proletariato: la classe ; vuoi per l'avita concezione piccolo-borghese (mazziniana e giacobina) ereditata dalla classe dirigente indigena, ma vuoi specialmente per la mancanza in Romagna di un superiore sviluppo capitalistico. Non abbiamo difficoltà a ripetere che il solo esperimento capitalistico e classista in Romagna è stato quello delle Cooperative ravennati, così ferocemente osteggiato, come è noto, da tutti quelli che del Nenni hanno la sentimentalità e del piccolo-borghese gli interessi, i repubblicani, a Ravenna, e dappertutto i piccoli proprietari, gli affittuari, i mezzadri ed i bottegai, e che il solo allora che ne capisse la portata rivoluzionaria fu ;l riformista Antonio Graziadei, il quale, come nei Consigli di fabbrica del 1919-20, vedeva in esse Cooperative i gangli della nuova civiltà socialista, e le teste di ponte avanzate contro l'esercito della borghesia. La funzione rivoluzionaria del Nenni in questa situazione si ridusse all'insurrezionismo. A. C. Il carattere critico docu,ment;a,rio di questa nostra collana di profili può ccrnseruarsi solo a patto di lasciare ai collaboratori la. più gro7!de libertà di giudizio, senza che la redazùme debbainteriJenire necessariamente a dir la sua quain,do vt sia. disaccordo. E questa dichiarazione 1Jalga una 1JOlta per tutte. Nello scorso numero di Rivoluzione Liberale fu. riportato un discorso dal quale parrebbe ri- ~ultare l'aITermazione che il giornale La Sta,1n,pa non sia estraneo ai capitali dell'industria pr0tetta. Tale a.ffermaz.ione è insu.5Sistente, non solo perchè il redattore economico della Stampa è ìl nostro amico e collaboratore Attilio Cabiati, uno dei più benemeriti combattenti del liberismo, ma perchè il giornale del senatore F.rassati è notoriamente un'azienda attiva. LA RIVOLUZIONE LIBERAL~ LA LEGGESULLA STAMPA ~-•iuco.slitu1:'.onalità e L1. mcffic!lcfa giuridica <lei due decrcl1 sulla ~lampa emanati <lai govcr, 0 fasc-ist..1s. ono cvidc11l1. .\'on si tratta pero soll.;111lodella im-cJStitu.r1<>- 11alità che lrnrnglia, in g-cnere, lutti i d<'<-"l'dllc:!-O;C; i qtta.li, tutti, sono f1ult.o dell'1u,urpnzionc, da parle elci potere CSL-<:utivo, di un.a prerogativa che l'art. 3 dello Slalulo ri~rva ~!tanto al potere lev,ii;latno, cioè alle due Camere e al Re colletti vame:ulc; e, per tanto do- ":eb~o. essere dichiarati inefficaci dal ~tere g1ud11..1ano ogui volta che ledo110 un diritto ci vi le o politico elci ci tl.a.dini, <lato che, secondo gli art. 2, 4 e 5 della legge sul conten7.ioso amministrativo, è appunto funzione del potere giucli?.iario tutelare i dii;tli civili e politici dei cittadini anche contro gli atti del potere esecu~ tivo, cd è suo obbligo dare applicazione agli atti di tale potere solo in quanto siano conformi alle leggi. In più, i due decreti in parola, hanno alcune caratteristiche speciali, che li distinguono da lutti gli alti; clccreti-legge e che accentuano enormemente la violazione del! 'ordine giuridico fondamentale inslla 11ell'c111anazio11edi qualun. quc clccrcto-legge. 1° Lo Statuto prescrive letteralmento... (articolo 28): la stampa sarà libera, ma una legge t1e reprime gli abusi. Dunque, secoudo lo Statuto, solo 1111alegge Può defi11ire gli abusi della libertà cli stampa, e stabilire le sanzioni relative. Come del resto, in generale, secondo il vecchio principio sancito nell'art. 1° del codice penale, non océorre meno <li Ull'l legge per definire reato un fatto umano e per stabilire la pena relativa. Se bene l'autorità giudiziaria abbia, in massima, considerato insioclacabili in sede giudiziaria i decreti-legge, pure la Corte di Ca.;samone, con due sentenze del 30 dicembre 1922 e del!' 1 r giugno 1923, ha ritenuto inefficaci k disposizioni dei decreti stessi quando siauo dirette a creare reali e commina.re pene, e011siderando che, per 1 'ati. 1 del codice penale, ciò è ufficio riservato esclusivamente alla legge. A maggior ragione <leve riconoscersi l 'incfficacia giw-i<lica <lei due decreti su.Ha stampa, una rnlta che la stessa legge fondamentale dello Stato italiano dichiara che reprimere gli abusi della stampa è ufficio riservato esclusivamente al la legge. 2° :Modificando l'istituto della gerenza, crcao. do l'istituto della diffida, creando l'istituto del sequestro preventi rn ad libitmn, del prefetto o di qualunque agente di polizia che il prefetto deleghi, creando l'istituto della soppressione, ad libitum sempTe del prefetto, o sottraendo i reati d: stampa alla competenza dei giurati, i due de. creti, hanno modificato e abrogato le centra.rie disposizioni dell'editto albertino, della legge Sol.l.tlino sull'abolizione del sequestro preventivo, e del codice di procedu.ra penale. Cioè, il Governo, emettendo i due decreti nou solo ba invaso un campo esclusivamente ~;servato al potere legislativo senza possibilità di sostituzione, non solo ha agito in luogo del potere legisli:itirn, ma ha agito contro il potere legislativo, cioè contro la 1JO/O11tà del potere legislati rn, consacrata nell 'e<litto albe1tino, nella legge Sonnino, e nel codice di procedura penale. Ed ha manome$So l'art. 6 dello Statuto fondamentale, il quale espressamente vieta al Re, cioè al potere cseCl1ti\·o, non pure di modificare o abrogare le leggi vigenti, ma anche di sospenderne l'osservanza per un qualsiasi anche breYissimo periodo. 3Q La libertà di stampa - come diceva il preambolo cieli' editto albeitino - è « la necessaria guarentigia delle istituzioni di ogni ben ordinato governo rapp1:esentati \·o », e il presidio di tutte le altre libertà. Per ciò lo Statuto pose il principio: « la stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi», chiaramente significando che la legge non potesse comunque menomare la libertà della stampa, ma potesse soltanto rep1imerne, cioè punirne gli abusi, nelle persone di coloro che li avessero commessi e dopo che li avessero commessi; come del r~to, era anche più chiaramente detto nell'art. II del proclama. 8 febbraio 1848 contenente le « basi , dello Statuto. Quindi, secondo lo Statuto: libertà assoluta della stampa; repressione, ossia punizione, degli abusi della libe1-tà conse<lerati come reati, nelle pe1-soue singole degli autori e dopo che siano stati consuma.ti. E' per questo che Cavour - il quale sapeva quello che di. ceva - 1ispondeva alle pressioni dell'Imperatore dei Francesi che, in Piemonte, sopprimere anche un solo giornale era un colpo di stato. E, veramente, ciò sarebbe significati \·o sopprimere, con la libertà cli stampa garenlita dallo Statuto, auche « la necessaria guarentigia clclle istituzioni rappresentative» e, virtualmente, tutte le altre libertà. E' per questo che l'editto albertino qualificò reati e punl diversi fatti ben definiti; prescrisse l'osservanza di talune norme clirette a faci I itare la. scoperta e la prova di tali fatti; ma non pose alcun limite preventivo alla libera manifestazione del pensiero per mezzo della stampa, e, se permise il sequestro, limitò al magistrato la facoltà di disporlo, nei soli casi iu cui fosse stato commesso reato, e a con- <lizioue che entro le ventiquattro ore fosse iniziato il procedimento penale. E' per questo che l'istesso decreto Pellou.x, dichiarato nullo dalla suprema magistratura giudiziaria, non poneva 11<:mmcno esso alcuna limitazione preventiva alla libc-rtà di stamy.:i, e s0ltant<.> si ,·tuùiava di rrJ1pi11:, c011 •.,lll,,;iorù pe:n.:1li e civili, in!>1cmr.; col gerente, o 1uv1'<e di CS5o, gli ~utc,ri e i co<.>v.:rat01J dr•i r('ati, (• il pro_prict.ìri,., del giorn:1]F> e quello della t1pogrnfia. Che:· sr.: i <lu.c decreti fa.sc-i~t1 cons,•ntono il sH1u tro <J la diffida ad arb1tn<.1 dc:.l Pn.-frtto o d1 c:h1 per lui anc:he in a.ssc1v,;i di ogni reato, e <:ouscntono la sopprcS.sioll(.: dd giornale ad arbitrio del l'rch:tto dopo due: diffide, anr:he in as!ie11r1 di ogni qualsiasi reato; si potranno versare fiumi <h inchiostro, ma uon si potrà nas.condc1e: c.:be i due <lc.'t'reti abroganr., l'art. 28 dello St.atuto; S<.>pprimon1.> « la necessaria gua. rentigia • delle igtituz10ni rapprebentati ve; p<:r petrano sernndo il giudi1io del conte <li Cavour - un vero e proprio colpo di Stato. Se la nl'.lgistralura. non è creata per lc:gali1,- z.arc i colpi di Stato, c.-<lha invece, per tc.-sto della legge, l'obbligo di negare valore agli atti del potere esecutivo in quanto non siano c011fo1mi alle· leggi; i due decreti fasdsti non doH<:bbc:10 tro\'are un solo giudice disposto ad applicarli. '1" Per altro, il potere giudiziario ha ritenuto che anche gli ordinari decreti-legge non possono essere in lutto sottratti al suo sindacato, 0 pos.- so110 avere efficacia ,non incondizionatamente, ma solo in quanto: 1°) le ragiC1Di di urgenza di c.:iascuno <.li essi, addotte a giustifica. della necessità transitoria di Yiolare la costituzione per la conservazione dello Stato, non risultino escluse <la clementi intrinseci, come il notevole ritardo nella pubblicazione e nella esecuzione e il funzionamento, intanto, del p-J..rlamento; 2°) il potere esecutivo abbia effettivamente ottemperato all'obbligo cli richiedere al potere le. gislati\·o la conversione in legge di ciascuno cli essi, mostrando con ciò la volontà di rientrate nel! orbita della costituzoine. E in tali sensi sono la sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione del 16 novembre 1922 e quella del Tribunale di Rom.a del 26 gennaio 1923. , v L'ammettere, diceva il Tribunale, che malgrado sia decorso quasi un anno dall'em.a. nazione del decreto-legge, che rendeva ese{:utorio il trattato preliminare (con la Russia), sei1;,z che il potere del Parlamento sulla materia di quel proYvcdimento di urgenza sia stato ripristinato, pur essendo tale ripristino possibile - quel dC{.:retodeb9a dai cittadini Yenire osservato come se esso fosse una legge, equivarrebbe a pi; vare i cittadini stessi di quelle garanzie che le istituzioni vigenti hanno loro garentite e sanzionare indefinitamente un atto illegittimo,. Ora il primo dci due decreti sulla stampa, che poi costituisce la base del secondo, sarebbe stato sa1niouato dal Re il 15 luglio 1923, ma 110n fu nè eseguito nè insei;to nella raccolta delle leggi e dei clC{.:reti, nè pubblicato per circa un anno fino al 9 luglio 1924, nè fn presentato al Pa.rlamento per la conversione iu legge, qua.n- / tunue la possibilità cli farlo nou sia mancata. Segni e\·ideutissimi codesti che il decreto, quando fu approvato, non era uecessario per la consen·a:r.ione dello Stato, e molto meuo era urgente. Donde la sua nullità. La. quale nou può essere sanata per il fatto che il Consiglio dei i\liuisti; abbia nel ltio-lio ò r924 deliberato di dar\'i esecuzione. Perchè tale deliberazione non può supplire le ragioni di neeessi tù e cli w-genza che i fatti o il comporta. mento del Governo hanno dimostrato inesistenti quando il dec-ret~ fu emesso e per tutto l'anno successi\·o, nè può supplire alla mancata presentazione del decreto stesso ai Parlamento per la conversione in legge. :\fcntre se, Yice\·ersa, tale deliberazione si voglia considerare come espressione di ragioni di necessità e di urgenza manifestatesi nel luolio ò 1924; è e\'i<lente che la situazione 11011cambia perchè la deliberazione medesima, come 110~ anebbe potuto dar vita, eia sola, a un nuoyo regio decreto, così non può, da sola, infondere :ti regio decreto <lei 13 luglio 1923 quella vita che esso non ha mai avuto. Se, nel luglio 19241 si fossero determinate ragioni di oecessità e di urgenza tali da imporre l'adozione, da tale data, di provvedimenti ideutici a quelli escogitati un anno prima e rinwsti lettera. morta; la valutazzione clell 'esiste117.a cli tali ragioni e dell'entità loro e dei provvedimenti necessari in relazione ad esse, avrebbe dovuto essere fatta nel luglio 1924 e 11ou dal solo rrabinetto, nrn collettivamente dal gabinetto e dal Son-ano che è il capo del potere eseèuti vo, e il provYedime11to, che ne fosse derivato, anebbe dov11to essere u11 decreto reale, su proposta del ministro clcll' interno in ca1;ca nel luglio 1924, sentito il Consiglio dei Ministri in carica nel lugfio 1924, con la data clel luglio 1924, e fir. mato dal re in tale data e dai ministri in carica in tale data. In ma.neaou1 cli tale decreto, la deliberazione del Consiglio dei Ministri, giuridicamente, non ha nessun valore; e, dal lato politico e o-iuridico . o ' 10 quanto tende a sostitiùre il decreto reale mancante, rappresenta niente altro che un tentativo del gabinetto di usurpare la prerogativa della corona, dopo avere usurpato la preroo-ativa del potere legislativo. "' Giorni or sono, i capi della Corte cli Cassazione ha.n.no pubblicato 1111.asdegnosa protesta oe o Bianco contro al<·uni pvco lusinghieri giudizi dati ..JJ '<:-- sten, sulla magistratura. italiana, cui si faceva addcUto di JXLlire di forti rlistraz.ic,ni. Il g<,vcrno ha r.ffa fornito al potere giudiziario un'occasirJnt: nuc,va e veramente magnifica per dimc,,trnrf.: rhe ,-:--,so ;. iill'alt.ezza dcli.a 5112. miSGionf':. ..\f. TUJLSUII GRUPDPIELLRAIVOLUZIONE LIB RALE Sono in fr,nn.a.7ir,nc in tutt' Itali.a. Gll a.mvi devon,., J,rutr-<-ì 1Ar,-i frtr-n..saJJ1.(.-nte e tenersi a o"Jn¼.tth um la s,-.:.rrc.-teria. r~-ntrale in Torino . ,, ' v1.a. X X S.,.;tt:l".lJlÌm·, f./), r~ li indi rizz,1 l<Xl!lli per ora ,;,-.mo: f.11<-<WdoHau,-r . •-ia. I'ar.e r0, Milano <; iw=-<..,-,p<· Sr.. :irJrti w., • ~f.rJll.1"<:rue Palf::Tll'.N> r:,Jc,;wl<J .Pc.-rsir-r,. vi,1. tJ. Vic:a, 1P, Napoli '-"<·Ilo Pu;.<;(;lli • via. ( Jiu.c,ti, r~, Fire:n7..e .\ ll,crt.o Perego . via (>-;.",r,r ·an;,~ 2, P_,c..J~ :\nrurndo Cavalli - .Fatllvt Santino Cararrv;Jla - <~f.a. In tutt<: le <-ittà <lévODI) YJT~ere ~ruppt prima d.t.:l ( ùngr<:-<;--0 '.'~azi,:,n;,.Je r·he c;i ra.c.-r,...,gli'é'.:rà in novembre. PIERO 60BETTI - Editare TORINO - Via XX Settembre, 60 Sono uscii i: A. DI STAS() PREGI[DIZEIC0~01lICI L. 6,00 l-na bella opera di eronomia ~e _______ ......,..,. _________ P. GOBETTI MATTEOTTI L. 2,50 (L. 2 per copia a chi ne acquista almeno 10 copie) Soe. An. Editttiee "La Voee,, FIRENZE • Via· dei Szrvi, 51 Opere di GAETANO SALVEMINI MAZZINI Seconda edizione • L. 6 - h.H RIVOltUZIONF.ER.HfìCESE Q1wrta edizione - L. 15 - LAPOLITICESATERDAIFRANCESCO CBISPI L. 3PROBlEDMUI [ATIVI E!O[lAll DHL'IUDU'AOfinl Seconda edizione - L. 5 LDQUEBTIONE DELL'DDHIATIGO (in collaborazione con P. )faR.a.:;:rnLLI Seconda edizione . L 6 - Gli scritti del Sahemirzi sono urz avt:iamento indispensabile per chi si 1·uol {c1·mare una ccscirnza politica. "b'Eao DEbbA STACDPA" il ben noto ufficio di ritagli da giornali e riviste fondato nel 1901, ha se<le ESCLOSI\'AYRNTB ÌD Milano (12) Corso Porta Nuova, 24. O.G.E.B. - Corso Principe Oddone, 34 . Torino, Pn:no G0UETT1 • Direttore-respo;isabile
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==