Lo Stato - anno II - n. 23 - 20 settembre 1961
LEGISLAZIONEE SINDACATI CONTRATTI COLLET E CONCILIAZIONE OBBLIGAT Or sono circa due anni il Parlamento ap– provò una Legge contenente norme transitorie 'f)er garantire minimi di trattamento eco1Wmi– co e normativo ai lavoratori. A tale scopo il Go– verno veniva delegato ad emanare vere e pro– prie norme di legge idonee a rendere valevoli per ogni singola categoria le clausole dei con– tratti collettivi ed accordi economici stipulate dalle relative associazioni sindacali postcorpo– rative. La legge, pur non pretendendo di risolvere l'insoluto problema della disciplina sindacale. creava un espediente per rendere, attraverso at– ti di Governo, obbligatorie erga omnes quelle norme, cui i sindacati, mere associazioni di fat– to, prive di rappresentanza integrale della ca– tegoria, erano e sono inidonee a dare carattere di generale imperatività. Molte critiche furono sollevate allora da as– sociazioni di lavoratori, da assemblee forensi, da gruppi economici, da studiosi, in considera– zione che il Parlamento incostituzionalmente attribuiva al Governo funzioni, che, possono ap– partenersi solo ai sindacati unitariamente rap- 26 caginobianco presentati e dotati di personalità giuridica pub– blica, così come sono previsti dall'art. 39 della Costituzione. La legge tuttavia fu varata. Su proposta del Governo, i decreti del Pre– sidente dellà Repubblica hanno ora reso obbli– gatorie erga omnes • molte pattuizioni collettive relative a varie categorie di lavoratori. Ma, lun– gi dal limitarsi a prendere in considerazione singole norme, il Governo ha seguito il metodo di far assurgere a dignità dì legge i contratti collettivi nel loro testo integrale. Ciò, nonostante qualche generosa quanto te– meraria illusione, ha provocato, come è stato notato anche da questa rivista (v. La farsa de– gli erga omnes, in n. 5) una serie di problemi e di difficoltà pratiche in ordine alla applicazione della legge. Tra essi ci pare sia il caso di segna– lare il tema della obbligatorietà dei tentativi di conciliazione sindacale da anteporsi a qualsiasi azione giudiziaria, obbligatorietà che è espressa– mente prevista per diverse categorie di lavorato– ri. Premettiamo brevemente: in regime corpora– tivo il tentativo di conciliazione in sede sinda-
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