Lo Stato - anno II - n. 20 - 20 luglio 1961

ARGOMENTI D' ATTUALITA Il REJJERENDIJM COSTITVZIONALE Recentemente un articolista di « Le Monde » cercava di de– lineare la differenza tra il regi– me plebiscitario e la democra– zia << semi-diretta ,>. E intende– va per democrazia semi-diretta quella in cui esiste la possibili– tà che determinati testi di leg– ge siano approvati o respinti di– rettamente dal voto popolare. La nostra Costituzione (in cui c'è tutto) ha accolto anche istituti di democrazia semidi– retta: e ci paiono da collocarsi tra quelle parti della Costitu– zione, che debbano progredire e acquistare peso maggiore nella figura co.mplessiva del nostro ordine costituzionale. Tali tecniche .infatti aumen– tano il carattere popolare della democrazia, e le danno un con– tenuto più effettivo e proprio. D'altro lato, se esse avvengono nel quadro di un regime di di– visione dei poteri, in cui siano chiaramente fi'ssate le compe– tenze della funzione di governo e degli istituti rappresentativi, 12 b1bllotecagi"nobianco tali formule non assumono un contenuto plebiscitario e posso– no integrare, e non svuotare le istituzioni ordinarie della de– mocrazia. , La legge sul referendum co– stituzionale, come quella sul referendum legislativo, ha otte– nuto l'approvazione della Ca– mera dei deputati. Questa ha approvato nella medesima seduta (28 gennaio 1960) sia il testo del disegno di legge sul referendum costituzio– nal.e presentato dagli onorevoli Resta, Berry, Cossiga, Foderaro e Scarascia, e quella sul refe– rendum legislativo e sull'inizia– tiva legislativa del popolo, pre– sentato dal secondo governo Fanfani. La nostra Costituzione ri– chiede un'iter particolare per la emanazione di leggi costitu– zionali. Parte integrante di questo procedimento è la facoltà di un quinto dei membri di una Ca- mera, o di cinquecentomila elet- • tori, o di cinque consiglieri re– gionali, di chiedere il referen– dum su una proposta di legge costituzionale che sia stata ap~ provata a maggioranza assoluta, ma inferiore, ai due terzi, da parte dei me.mbri di ciascuna Camera. 'Posto tale diritto riconosciu– to, il Parlamento non potrebbe procedere a una modifica della Costituzione per maggioranza assoluta delle due camere, ove non fosse garntito il diritto del– la opposizione di fare, con il re– ferendum, appello al Paese. S,ic– chè il referendum costituziona– le è in sostanza un .mezzo per tutelare la minoranza. Istituto dunque, questo, del referendum costituzionale, di cui non si vor– rà contestare il carattere demo– cratico nè la piena omogeneità con le istituzioni rappresentati– ve. Che la nostra Costituzione abbisogni di modifi'che, è cosa ormai accettata da tutti: basta

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