Lo Stato - anno II - n. 10 - 10 aprile 1961

zialmente allontanati, nel configurare le commissioni parlamentari, dallo spi– rito del costituente. E interessante, infine, ricordare co– me in base all'art. 42, la discussione dei progetti di legge in seduta plenaria debba svolgersi, davanti alla prima as– semblea che ne è investita, sul testo del Governo. Il previo intervento delle commissioni devt mitarsi ad un ap– prezzamento di carattere generale, co– me avviene in Inghilterra. Orbene, in alcuni casi, le Commissioni hanno cer– cato di far prevalere soluzioni profon– damente diverse da quelle governative, formulando degli autentici contro– progetti, sui quali venivano poi ad in– serirsi emendamenti proposti da sin– goli deputati. Ciò, peraltro, non si è verificato trop– po spesso. Fuorché a proposito di al– cune scottanti questioni economiche, la prassi voluta dall'art. 42 è divenuta ef– fettiva norma del Parlamento. 2) Fissazione dell'ordine del giorno. In virtù dell'art. 48 della Costitu– zione, l'iscrizione all'ordine del gior– no c.d. principale comporta, com'è no– to, priorità automatica ai progetti ed alle proposte di legge per i quali essa venga richiesta dall'esecutivo. Il Go– verno se n'è sempre avvalso con discre– zione, e soprattutto quale mezzo di persuasione per accelerare i lavori •del– le commissioni. La norma, peraltro, in sede applicativa, ha sollevato proteste delle quali, a parere del Denis, si deve riconoscere la fondatezza. Infatti, poi– ché alla discussione dell'ordine del gior– no complementare non si perviene mai, data la brevità delle sessioni e l'ampiez– za del programma legislativo del Go– verno, e data la necessità di discutere, nell'unica ~eduta settimanale in cui non si esercita quel diritto dell'esecuti– vo, le interrogazioni orali, l'ordine del giorno è divenuto esclusiva opera del Governo. Né ciò si .verifica solo per l'attività legislativa, ma per altre cruestioni di grande importanza. Il fatto è rilevato da Hamon e Cotteret a proposito del ritardo subito dalla richiesta di rilascio del deputato Lagaillarde. Ovvie le obie- - zioni sollevate in quella circostanza: se il G0,crno ha tale indiscriminato pote– re, esso può rendere l~ttera morta le g;,r~a1zie che la legge assicura al Par– h.Ynentocontro il potere esecutivo. An– cora: b. priorità p,!r concessa al Go– verno per quanto riguarda i suoi di– sçgni di legge, non può riguardare qual- 14 bibliotecaginobianco siasi altra mozione o richiesta giacché, in tal caso, sarebbe persino possibile al– i' esecutivo .impedire la discussione d'una mozione di censura. Appare dunque evi– dente ai commentarori la necessità di circoscrivere la portata dell'art. 48, il quale, così com'è ora formulato, nuoce al buon funzionamento delle istituzioni. 3) Mozione di censura e convocazione del Parlamento. La questione più delicata attinente ai rapporti tra Governo e Parlamento è stata concretamente posta in Francia dal recente rifiuto del Presidente della Re– pubblica di convocare le Assemblee, no– nostante la maggioranza assoluta dei membri del!'Assemblea Nazionale ne avesse formulato richiesta. L'episodio ha dato luogo alla pre– sentazione di una mozione di censura nei confronti del Primo Ministro, chia– mato in causa in quanto tenuto a pro– porre al Capo dello Stato ed a contro– firmare il decreto di riapertura delle Camere. All'assemblea Nazionale, più d'un deputato ha sostenuto che il ri– fiuto dell'esecutivo aveva rotto comple– tamente l'equilibrio voluto stabilire dal– la Costituzione tra Governo ed Opposi 0 zione, avendo reso inutile ogni richiesta di convocazione straordinaria del Parla– mento col lasciare all'arbitrio dell'ese– cutivo il suo effettivo verificarsi. Nella sua risposta alle accuse dell'Op– posizione, il Primo Ministro Debré non ha potuto evitare di soffermarsi sulla figura costituzionale del Presidente del– la Repubblica, rilev'.1r..do come questi goda nella Quinta R<:pubblica, d'un po– tere discrezionale ben più esteso di quello. goduto preccdt:ntemente. « Non è vero solamente - ha sostenuto De– bré - che il Presidente della Repubbli– ca è un arbitro tra .le formazioni poli– tiche che compongono il Parlamento, al fine di assicurare il buon funzionamen– to delle istituzioni; Egli è anche, specie quando lo esigano le circostanze, l'ar– bitro tra tutti gl'interessi d'importanza nazionale, onde trarn:: l'unico vero in– teresse nazionale>. Di fronte a tale interpretazione della Costituzione, si sono manifestate gravi riserve di parlament1.-i. Guy Mollet ha detto: « Noi stiamo assistendo ogni gior– no di più alla trasformazion~ del regi– me parlamentare in un'esperienza per– sonale, dall'avvenire inquietante. E' l'av– venire a preoccuparci profondàmente, assai più del presente):\). Tutta la vicenda, ::omunque, conclu– dono Ha'inon e Cotteret, lascia chiara– mente trasparire quanto ci si sia ormai allontanati da ogni concezione, pur nuova, del regime parlamentare. 4) Irricevibilità delle iniziative finanzia– rie dei parlamentari. In base all'art. 40 della Costituzione, le iniziative di parlamentari che impor– tino una diminuzione delle pubbliche entrate o un aggr1vio delle pubbliche spese sono irricevibili. La norma non è nuova. Già sotto la Quarta Repubblica, la Commissione del– le Finanze presso ciascuna Camera giu– dicava della irricevibilità finanziaria de– gli emendamenti, e il sistema si rilevò pienamente funzionale. Per questo, i Costituenti del '58 non ritennero di sta– bilire meccanismi ,::he sottoponessero eventuali contestazioni al riguardo ad autorità esterne al Parlamento, e le Com– missioni mantennero il loro tradizionale ruolo. Di nuovo c'è però il fatto che il di– saccordo col Governo si è palesato più spesso del solito. Il che non sembra, se– condo il Denis, dipendere da un mag– gior rigore usato :lai Ministero delle Finanze, ma dalla tendenza dei parla– mentari a forzare i limiti loro imposti dalla Costituzione. Com'è recentemen– te accaduto con riferimento ad una pro– p~sta d'amnistia fiscale e doganale, for– mulata. da due deput1ti, i parlamentari insistono perché, dopo il giudizio del– la Commissione, si proceda anche ad un pubblico dibattito sulla irricevibilità o meno delle proposte. E' questo uno dei casi, osservano i commentatori, in cui le nuove regole di procedura relative alle pubbliche sedute hanno sollevato più aspre proposte e riscosso scarsa ob– bedienza, mal riuscendo a trasformarsi m costume parlamentare. 5) Voto personale. E' stato imposto, in Francia, con la nuova Costituzione, il voto personale dei parlamentari. Regola vecchia ovun– que, ma nuova in Francia, dove appun– to era tradizionalmente concessa ad ogni deputato la facoltà di delegare un col– lega a votare per suo conto Le sole ec– cezioni consentite, attualmente, al prin– cipio del voto personale, sono quelle fondate su gravi motivi, quali malattie, lutti familiari o altre gravi ragioni di famiglia, ovvero missioni di governo. Ma si osserva, non senza ragione, che possono darsi motivi non meno gravi di quelli previsti, per cui era forse preferibile non ammettere eccezioni di sorta. I parlamentari avrebbero accolto meno a malincuore la. nuova norma.

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