IL CONTISTO legislazione sul lavoro) e riconosce il suo ruolo sociale (art. 1); mette finalmente chiarezza sul concetto di volontariato (art. 2); stabilisce le garanzie per le associazioni di volontariato autentiche (art. 3); tutela i volontari (art. 4); regola i rapporti con le istituzioni pubbliche (art. 7); prevede agevolazioni fiscali come forma concreta di promozione e di sostegno (art. 8); prevede anche erogazioni di contributi economici per progetti (art. 12). Le leggi però non creano i fenomeni sociali, li riconoscono e li regolano. Se sono buone leggi facilitano e sostengono i fenomeni sociali positivi; se sono cattive leggi li ostacolano e li mortificano. Il volontariato è un fenomeno sociale positivo e la legge quadro sul volontariato, nel suo insieme, è una buona legge che lo facilita e lo sostiene nelle forme che abbiamo visto. Ci sono due punti però della legge che van.no tenuti sotto controllo. All'art. 1 si dice che "La Repubblica ... favorisce l'apporto originale (del volontariato) per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni ... e dagli enti locali". Questo articolo della legge può mortificare e ostacolare il ruolo anticipatore del volontariato, che è. il suo ruolo più caratteristico e più originale, perché per definizione può esercitare questo ruolo soltanto se anticipa "le finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni ... e dagli enti locali", cioè se interviene quando l'ente locale ancora non percepisce il bisogno emergente e quindi non è in grado di individuare le finalità nuove e utilizzare il volontariato per il proprio raggiungimento. Quando il gruppo Abele ha incominciato ad occuparsi di tossicodipendenti lo Stato, le Regioni, gli enti locali non erano in grado di dare nessun indirizzo perché non avevano ancora colto il problema. Ancor più questo articolo può mortificare e ostacolare il ruolo politico del volontariato, di stimolo e di controllo di base delle istituzioni. Quando ad esempio l'indirizzo di politica sociale di una Regione o di un Comune tendesse a favorire la istituzionalizzazione dei minori o degli handicappati o l'internamento degli anziani nelle case di riposo, il volontariato non può accettare questi indirizzi che sono in contrasto con diritti fondamentali dei minori e degli anziani: il conflitto diventa inevitabile. Nel caso il volontariato non potrebbe operare entro le finalità individuate da quelle Regioni o da quel Comune. Non si dubita che le intenzioni del legislatore siano state positive; questo articolo però può esporre le associazioni di volontariato più deboli e più sprovvedute ad essere usate dagli enti locali per obiettivi che non possono essere condivisi dal volontariato che, se è sano e autentico, non può non porre al centro della sua azione le persone umane soprattutto le più svantaggiate e i loro diritti, e deve considerare le istituzioni a servizio delle persone e non viceversa. L'altro punto da tenere sotto controllo è quello dei contributi e dei finanziamenti. Secondo la legge quadro possono venire sotto forma di rimborso spese, di finanziamento di progetti da parte dell'Osservatorio nazionale, di esenzioni fiscali, di accesso alle strutture e ai servizi, di utilizzazione delle prestazioni dei centri di servizio finanzi~ti dalle Casse di Risparmio e dagli altri istituti di credito tenuti a farlo. Soltanto le esenzioni fiscali sono automatiche, quando esistono le condiziorli fissate dalla legge; gli altri benefici sono più o meno discrezionali. Possono costituire una tentazione pericolosa e in definitiva un pericolo per la ·libertà e l'autenticità del volontariato. Le associazioni di volontariato possono affrontare con sufficiente sicurezza e serenità la navigazione in questa legge se si danno tre garanzie: se curano una forte e sicura formazione dei propri membri nelle 12 motivazioni, nella capacità di operare e nello svolgimento del ruolo politico; se conservano una capacità di autonomia dai contributi dello Stato: cioè le associazioni di volontariato non dovrebbero legare totalmente le loro possibilità di operare ai contributi dell'ente pubblico, così che, venendo meno quelli, si trovino nell'impossibilità di operare. Le associazioni di volontariato devono sensibilizzare le comunità in cui operano sui problemi dei loro membri e creare occasioni concrete di partecipazione anche alle spese. Nel passato quando le comunità erano molto più povere è sempre avvenuto in modo talvolta splendido. Ciò ha un valore educativo per la comunità e costituisce una garanzia di libertà per il volontariato: un volontariato infatti parassita dello Stato è già un cadavere ambulante. L'altro fatto nuovo è l'avvicinamento ufficiale e solenne del sindacato al volontariato, cui abbiamo assistito con una certa sorpresa, nella sua manifestazione più popolare, la festa del primo maggio. Perché questo fatto? Tutti sanno che il sindacato fino a non molto tempo fa era diffidente e restio di fronte al fenomeno del volontariato perché temeva sottraesse posti di lavoro. Non si può pensare che sia un adattamento a una forma di moda (oggi il volontariato è divenuto anche moda, naturalmente per chi non lo fa), né soltanto una questione di immagine. Mi sembra giusto ritenere che il sindacato abbia una strategia. Il volontariato può essere una strada per ricuperare e rafforzare il valore della solidarietà. Per il volontariato poi un'alleanza con il sindacato può rafforzarlo nel suo ruolo politico. Ci sono però alcuni punti in cui occorre avere chiarezza. a) Primo punto: Volontariato e sindacato devono rigorosamente vigilare perché sotto la copertura del volontariato non passi nessuna forma di lavoro nero. b) Secondo punto: Volontariato e sindacato devono inoltre impegnarsi seriamente perché attraverso l'attuale esaltazione e celebrazione del volontariato non passi e non si favorisca la tendenza a svuotare di valore il lavoro remunerato. Il lavoro ha valore perché è lavoro umano, non perché è gratuito; è espressione di solidarietà quando è fatto con professionalità ed è indirizzato non solo al profitto individuale, ma anche al bene comune, e quando è realizzato in condizioni che rispettano la dignità del lavoratore, e non soltanto quando è prestato gratuitamente ai margini del proprio normale lavòro quotidiano. Per un cristiano poi il lavoro, quello con cui una persona si guadagna la· vita, è partecipazione alla creazione di Dio; e la vocazione del laico cristiano non è di fare il volontario, ma di costruire con il suo lavoro, insieme con tutti, le istituzioni umane, risanarle se necessario, e farle funzionare per il bene comune. c) Terza punto: Volontariato e sindacato devono farsi carico· dì difendere e tutelare la dignità e gli interessi dei più deboli. Per il sindacato questo è un impegno problematico, anche se ovviamente doveroso, particolarmente nella così detta società dei due terzi, perché anche nel sindacato gli interessi forti tendono a prevalere sugli interessi deboli e perché quando il sindacato tutela gli interessi dei lavoratori dei servizi alla persona (ad esempio scuola, ospedale, servizi pubblici, ecc.) non raramente gli interessi dei suoi aderenti sono in contrasto con i diritti dei cittadini soprattutto di quelli più svantaggiati. La colleganza perciò del volontariato e del sindacato è una prospettiva nuova carica di potenzialità da sviluppare e anche di problematicità di cui occorre essere consapevoli. Una maggiore conoscenza della legge e soprattutto l'impegno nella formazione consentiranno di dare a queste prospettive maggiore concretezza ed efficace attuazione.
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