Linea d'ombra - anno IX - n. 56 - gennaio 1991

no dei personaggi politici fortemente indiziati di collusione con la mafia è stato mai di fatto emarginato dalla ribalta politica o, peggio ancora, da posti di particolare responsabilità, attraverso meccanismi sanzioP,atori di tipo politico. Qualsiasi tentativo condotto in questa direzione si è dovuto invariabilmente scontrare con l'omertoso atteggiamento delle forze politiche (ma soprattutto di quelle di maggioranza), una volta · tanto tutte d'accordo nel rion voler prendere alcW1ainiziativa in assenza di provvedimenti giudiziari nel merito delle accuse. Ora, al di là della necessaria stigmatizzazione di questo atteggiamento, nei fatti "paramafioso", va anche rilevato che esso è frutto di una grossolana confusione fra due circuiti sanzionatori che, come abbiamo visto, sono radicalmente diversi: il circuito del diritto e il circuito della politica. Si tratta, a ben guardare, di circuiti in cui i tipi dicomportamento sanzionati, l'accertamento delle condizioni per l'applicabilità delle relative sanzioni, e le concrete procedure di applicazione sono profondamente diverse. Un comportamento giuridicamente non sanzionabile (ad esempio; l'intrattenere rapporti non penalmente perseguibili con personaggi mafiosi) può ben essere considerato, nell'universo delle regole politiche, come suscettibile di censura. Inoltre, nel caso delle sanzioni giuridiche,. che mettono in gioco i diritti fondamentali del cittadino, le modalità, i contenuti e le procedure dell'applicazione sono completamente istituzionalizzate, e sono anche soggette a rigidi vincoli di tipo garantistico. La stessa cosa non accade, invece, per le sanzioni politiche, dove, al contrario, il rapporto fra beni e interessi collettivi da un parte, e diritti individuali dall'altra tende a sbilanciarsi in favore dei primi (tenuto conto anche della molto maggiore levità delle sanzioni), e dovrebbe dunque far preferire modalità di accertamento dei comportamenti difformi e procedure di applicazione delle sanzioni molto più snelle e meno appesantite da rigide preoccupazioni garantistiche. b)Lasecondadi queste condizioni, quella di carattere ideologico, consiste, più che in comportamenti concreti, in una serie di atteggiamentiideologici che non solo hanno profondamente influenzato singoli giudici particolarmente sensibili a questo richiamo, ma hanno anche, più in generale, contribuito a creare un clima culturale per l'investitura (o autoinvestitura) politica di una parte della magistratura. Da questi· atteggiamenti, fatti propri, ad esempio, da quella che possiamo chiamare l'ala antigarantista dello schieramento antimafia, scaturisce, fra le altre cose, una pressante e insistente richiesta alla magistratura più impegnata contro lamafia: quella, cioè, di far comunque fronte, al cospetto della latitanza degli altri pubblici poteri, alla grave emergenza costituita dalla mafia, cercando, per quanto di competenza, si surrogare compiti politici formalmente spettanti ad altri poteri. Ciò che si chiede, in altri termini, alla magistratura è di compiere una chiara e pregiudiziale scelta politica di lottare contro la mafia, e di comportarsi, nella specifica attività giudiziaria (ad esempio, nel caso di conflitti con principi di altro genere), in modo rigorosamente coerente con questa scelta fondamentale. Non sempre coloro che spingono i giudici a compiere tale passo sono consapevoli delle presupposizioni e delle implicazioni che questa scelta porta inevitabilmente con sé. Un presupposto fondamentale che fa da sfondo a questo IL CONTESTO tipo di configurazione dell'attività giudiziaria è certamente quello relativo ad \Dla concezione molto discutibile dei rapporti fra diritto e politica: quella, per l'esattezza, secondo cui il diritto è un mero strumenJo, modellabile apiacimento, apprestato per la realizzazione di finalità politiche a esso "esterne". Unesempio: il "casoContorno" Bianca Guidetti Serra Nell'estate del 1989 la "Commissione parlamentare d'inchiesta sulfenomeno mafia" decise di accertare a mezzo di una sottocommissione la regolarità o·meno della scarcerazione di Salvatore Contorno, noto "collaboratore dalla giustizia", sulle cui dichiarazioni si era basato uno dei ma)(.i-processi di mafia a Palermo. Rientrato in Italia dagli Usa, dove si era rifugiato, Contorno era stato inopinatamente scoperto, nel corso di una perquisizione in Sicilia, sottoposto aprocesso per detenzione di armi e, quindi, scarcerato.Alcune circostanze della vicenda apparivano poco chiare. Ciononostante la relazione della sottocommissione concluse che noneranostate rilevate irregolarità. Tale tesi non convinse però inJeramente l'onorevole Bianca Guidetti Serra, componente della Commissione, che trovò quanto meno discutibile, il tipo di rapporto che le autÒrità italiane avevano instaurato con il "collaborante". Non si tratta di un episodio capitale, tuttavia appare sintomatico, dei modi con cui - viene affrontato il problema mafia. Ecco perché ci è sembrato utile far conoscere il documento che in proposito la parlamentare ha scritto come relazione di minoranza. Il cosiddetto "caso Contorno" offre l'occasione-partendo da una vicenda particolare, di cui si conoscono in concreto molti aspetti-di mettere in evidenza un modo di condurre la lotta alla mafia che sembra del tutto inadeguato. Sintesi del fatti. SalvatoreContorno viene arrestatonel 1982; "collabora" con la giustizia nell'istruttoria che porta al max i-processo terminato con la sentenza della Corte d'assise di Palermo del 16 dicembre 1987. Quale imputato di associazione a delinquere a finalità mafiosa e traffico di stupefacenti è condannato a cinque anni e sei mesi di reclusione. Nel corso della detenzioné, il 12 marzo 1985, viene colpito da mandato di arresto della Corte distrettuale di New York per "traffico di stupefacenti" e, con le formalità di rito, in base al trattato di mutua assistenza penale ItaliaStati Uniti, consegnato "temporaneamente", il 10 luglio 1985, alle autorità di quello Stato. Negli Stati Uniti, benché Contorno fosse inserito nel programma di protezione dei testimoni, continua la sua detenzione e· "in varie occasioni l'Autorità giudiziaria italiana ha rappresentato al Ministero di grazia e giustizia I' esigenza di interrogarlo ... nella veste di imputato, di testimone e di imputato di reati connessi. In tali circostanze le autorità statllllitensi hanno disposto traduzione in Italia, sempre in stato di detenzione" (come ha riferito, in un suo rapporto, il Capo della polizia), Il 27 agosto 1988 la Corte d'assise d'appello di Palermo ordina che il detenuto sia "liberato dallo stato di arresti domiciliari in cui si trova" per scadenza dei 'termini di custodia cautelare. Dispone contemporaneamente che, "a cura del Nucleo anticrimine della polizia, con facoltà di sub-delega, siano effettuati i necessari controlli sulla sua persona, nei tempi e nei modi che detta autorità ritiene opportuni..." e che "sia fatta elezione di domicilio, che resterà segreta, per eventuali notifiche di legge" (dall'indicata ordinanza). Il Nucleo anticrimine stabilisce che Contorno dovrà telefonare "dando contezza di sé il martedì e venerdì dalle 17 alle 19" e comunicare tempestivamente ogni variazione del luogo di sua abituale dimora. Nella documentazione a disposizione della Commissione sono riportate le annotazioni delle telefonate, ma non i riferimenti a comunicazioni di mutamento di dimora. Il 12 settembre 1988 il tribunalecompetena te impone al detenuto di non risiedere in Sicilia; tale misura viene però revocata il IO ottobre. Negli Stati Uniti Contorno riceve lDl contributo di milletrecento dollari al mese. Si ignora se tale cifra gli sia stata corrisposta anche in stato di detenzione o solo quando ha riacquistato la libertà. Con lui vivono moglie e figlio adolescente; quest'ultimo frequenta regolarmente una scuola americana. Nel settembre 1988 Contorno manifesta l'intenzione di rientrare in Italia, e ciò perché le autorità degli Stati Uniti,gli hanno comunicato che con il mese di ottobre non gli verrà più corrisposta l'indennità. Sostiene di avere cercato inutilmente lavoro e quindi di non sapere come potrà vivere con la sua famiglia. Sia le autorità statunitensi sia quelle italiane gli consigliano di non ritornare. Viene fissata tuttavia una prima partenza per la fine di ottobre, poi rinviata per ragioni di sicure1..za.Il 22 settembre 1988, infatti, è stato ucciso in Italia Giuseppe Lombardo, fratello della moglie di Contorno. " ... Nel rapporto della polizia viene indicato che Contorno il 18 novembre ha fatto rien19

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