Il Leviatano - anno II - n. 12 - 1 aprile 1980

■.a-■-~a!!a.a■ - ■.a-■-~a!!a ... ■ ... ■ --~.-.- - ... ■ --~.-.- - CODICE PENALE Di ogni erba un fascio I tttntadue artlcoll dei roditt penale sottopo&ti al referendum, sostengono i radkall, sono 11011M di dubbia CGlltituzionalltà in quanto, ooo e.e, si giunge • punltt l'...-dzio di diritti fondamentali costituzlonalmfle garantiti. Abolire i reati d'oplnlooe - non meno queW di riunione e -«iazione - comporta per Il Partito ndlcak la .-ltà d'invtt1itt la IJoea di tendenza che U •ttgime• ba constantemmle alimentato: la ooovlnzlone che l'ordine pubblico pot!IS8 essere preservatoa detrimento delle llber1à del cittadini, che gli ordinamenti democntici non siano in grado di oootra.tare • debellare le forze dell'eversione. ScoRRENDO L'ELENCO Dt articoli che il secondo referendum radicale vorrebbe veder aboliti per •realizzare il pieno esercizio delle libertà fondamentali» non è difficile isolarne un mazzetto - il più striminzito - contenente disposizioni effettivamente vessatorie e in contraddizione con la prassi di effettiva libertà che caraiic:ìizza, checché se ne dica, la vita politica italiana; e un altro, senza dubbio dominante. che stabilisce quel minimo di difesa senza cui ogni organismo politico. anche il piÌJ liberale. non può operare. Anche que~to secondo nucleo, senza dubbio, còm· porta paragrafi e dizioni «pericolose» che andrebbero redatte in modo più limpido; ma quest'opera di lima e di emendamento, ammesso che possa venir portata vicino alla perfezione (tanto da non poter venir distorto neppure da giudici parziali) non è certo cosa da farsi a colpi di •referendum». Nel primo gruppo collocherei, grosso modo, l'articolo 256, che eleva a reato il semplice procacciarsi •notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale dello Stato, debbono rimanere segrete». La vaghezza stessa della dizione potrebbe spingersi fino a includeIL LEVIATANO re fra queste notme una massa tale di informazioni da rendere impossibile studiare e discutere seriamente ogni indirizzo politico. L"articolo 257, che concerne esplicitamente lo spionaggio, copre sufficientemente questa materia perché vi si rinunzi senza troppo pericolo. Ridicolo è l'articolo 269: «attività antinazionale di cittadino all'estero»; l'articolo ha senso fino a che esiste una restrizione alle attività «antinazionali» in Italia; con la completa libertà di opinione e di stampa instaurata· nella Repubblica, con la partecipazione dell'Italia alle istituzioni europee, è divenuto privo di senso impedire al cittadino di esprimere all'estero quelle opinioni •antinazionali» di cui ciascuno può avere notizia dalla stampa italiana. Non ha senso neppure l'articolo 271 che mette accanto alle associazioni 41:sovversiveq,.ueHé •anti· nazionali•, e il relativo 272 o 273 e il 274 che proibiscono la costituzione di •associazioni aventi carattere internazionale» o la adesìoncl ;:è ~sse (Massoneria? Rotary? Multinaziòiìil!i7) Dimostra invece scarso itenso di rispetto verso la vita civile la richiesta della abrogazione •sic et simpliciter• di articoli come il 279 (lesa prerogativa del Presidente della repubblica) e gli altri reati di «vilipendio», della repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate. della bandiera dello Stato, l"offesa alla bandiera o altro emblema di Stato estero, nonché I'«istigazione a disobbedire alle leggi». Per quel che riguarda la tutela delle essenziali istituzioni dello Stato dal «vilipendio• (che non è, ovviamente, la critica), mi rendo conto che esso ha confini che non sempre lo distin- ....... ~ .... ... ■ .. "' .. guono nettamente (e certo non distingueva la giurisprudenza fascista) dalla appassionata discussione; pure la parola è per sé abbastanza chiara, come nei rapporti privati la parola •ingiuria•. Che cosa significi sottovalutare il vilipendio, la violenza verbale (di cui i non violenti radicali hanno talvolta abusato) ce lo ha insegnato la Repubblica di Weimar: fra i primi segni delle complicità che la sovversione trovava nelle autorità che avrebbero dovuto tutelare lo Stato ci fu proprio l'assoluzione pronunciata dalla Corte suprema, che non ritenne vilipendio l'aver definito la bandiera repubblicana, nero rosso e oro, bandiera nero, rosso e merda. Ciò non aveva evidentemente nulla in comune con una pur appassionata difesa della tradizione monarchica, che avesse per esempio contrapposto i grandi successi dell'impero bismarckiano sotto la bandiera biancorossonetaaiPincondudenza dell'Assemblea di Francoforte, tenuta nel 1848 sotto gli auspici della bandiera nero rosso e oro. Era già (e i radicali sembrano ignorare certi paurosi rapporti col presente nostro) l'accompagnamento verbale, la musica direi della guerriglia civile ehe si svolgeva in piazza. Quanto al fatto che l'istigazione dei militari alla disobbedienza e l'istigazione a disobbedire alle leggi meritino pena, non fa per me dubbio. Se ci sono leggi che offendono immediatamente la coscienza individuale e pubblica del cittadino o del militare, sarà magari dovere morale disobbedirvi senza attendere la modifica. affrontando la pena. Così hanno fatto i primi obiettori di coscienza, così gli stessi radicali nelle loro più con7

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