Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 6 - nov.-dic. 1953

so, non esìstendo più un vìncolo (individuale) fra privato e privato, e nemmeno un rapporto (collettivo) fra classe e classe, dovremo dire che, al contratto di lavoro, suibentra un rapporto nuovo, una volta che, al di sopra di p:rivati e di classe, qui il soggetto concorre a formare ed attuare la volontà stessa dello Stato. Se non ade-mpisse la propria funzione, egli, moralmente e giuridicamente, diserterebbe il posto. Non si tratterebbe allora di resistenza contro il prepotere di un datore di lavoro, 1 bensì di rivolta contro la Società organizzata. Ossia: non azione ( lecita) verso una classe, bensì lotta (illecita) contro lo Stato stesso. b) di fronte alla Costituzione (artt. 39 e 40). Ma, oltre il sistema legislativo, è lo stesso sistema costituzionale che conferma l'assurdo della tesi qui com- . battuta. Se è vero, che l'istituto dello sciopero presuppone un contratto collettivo (1), ed è infatti connesso ad una dichiarazione di volontà della categoria, come attesta an- (1) Vedansi le pagine dello stesso CALAMANDREI, sul carattere «collettivo~ dello sciopero (L'articolo 40 della Costit'UZione, loco ctt., p. 258 e segg.). Biblioteca Gino Bianco che la stessa Costituzione congiungendo i due momenti del regolamento collettivo (art. 3·9) e dell'esercizio dello sciopero ( art. 40), una conseguenza s1 impone. Una volta che qui stiamo in tema di regola.mento legale e non ,collettivo, onde viene meno il presupposto stesso dell'azione sindacale, non potendo concepirsi lotta del sindacato contro lo Stato, noi saremmo fuori strada qualora, affermando una conseguenza senza le premesse, pretendessimo porre in atto l'accessorio ( esercizio dello sciopero) senza il principale (.regolamento collettivo). De~- le due l'una. O facciamo a · meno della dichiarazione di volontà -collettiva (caso del regolamento legislativo), e non v'è 1 possibilità di seiopero; o la postuliamo ( caso deJ. regolamento sindacale), ed essa concerne la classe e non lo Stato. Il vero è che la tesi avversaria si condanna per le incongruenze cui. conduce: ancora una volta l'albero si giudica dal frutto. Dato chela difesa economica e giuridica del dipendente dello Stato non è affidata al contratto, ma alla legge, noi mancheremmo al dovere di fedeltài verso l'ordinamento, là dove ammettessimo le manifestazioni della piazza contro il parlamento, ossia ove 623

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