Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 6 - nov.-dic. 1953

pretazione sistematica, sia della leg.ge sia della Costi tu - zione, porti a considerare la nozione di sciopero incompatibile col concetto di assunzione di pubblico servizio. Interpretazione sistematica: a) di fronte alla legge. ,Se lo sciopero, com'è acquisito, concerne i « rapporti economici», e nell'ambito di questi i ·« rapporti di lavoro », ne segue che esso non è concettualmente invocabile laddove non siamo in presenza nè di rapporti economici in genere, nè di rapporti di lavoro in ispecie: la contraddizione non consente che le due ipotesi siano equipara te nella disciplina, una volta che esse divergono nei presupposti. Non v'è dubbio, infatti, che se sul piano umano lavorano così il metallurgico di Terni o il .bracciante delle Puglie come l'aigente delle imposte o il presidente del tri·bunale, sul piano giuridico, determinante agli effetti di stabilire i confini del « diritto di sciopero », i primi compiono prestazioni di opere per l'esecuzione di un rapporto di lavoro tecnicamente inteso (locatio operarum), mentre i secondi assolvono un dovere .pubblico, sia limitato al concetto di servizio pubblico ( (jipendenti ctello Stato), sia includente 622 . Bit,,n.,.. "'""J Gino Bianco una pubblica funzione (fun- ► zionari dello Stato). Sarebbe quindi un ibrido di voler le- .gare quantità eterogenee in difetto di un comune cemento. Il vero è che si rompe lo involucro della locazione di opere, quando al locatore di opere, e cioè al lavoratore propriamente detto, sovrasta l'assuntore del pubblico dovere, avente un particolare vincolo di fedeltà e di subordinazione allo Stato: il complesso insepa.ra.bile di doveri, ohe discende allora direttamen te dalla leg.ge e non dal ~ontratto, collegandosi ad uno status garentito anche sul piano giurisdizionale, distingue nettamente il rapporto di i,mpiego pubblico da quello privato ( 1). In tale ca- (1) Oltre, un cenno del LUCIFREDI, op. cit., pag. 280, vedansi le pagine dello stesso CALAMAN - DREI sul carattere « collettivo » dello sciopero (L'articolo 40 della Costituzione, loco cit. p. 258 e segg.). Il SANTORO qui precisa doversi parlare di « un atto collettivo nella sua determinazione, non necessariamente sulla sua attuazione» (Op. cit., p. 454); e poi lndlviduato nel « diritto di sciopero » 11 « contenuto di un diritto potestativo» (ivi, p. 455). A questo punto non saprei più seguirlo, se è vero che (la forza della realtà prevale sulla formale) l'atto effettuale dell'estenslone sovrasta alla dichiarazione di volontà nell'esercizio di sciopero (né vale 1n contrarlo, a ben guardare 11 richiamo agll art. 1500 e 1503 Cod. Clv.).

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