tre che dai lavori preparatori, dalla stessa rubricazione della norma sotto il titolo dei « Rapporti economici » ( articolo 40), nonchè dal suo immediato abbinamento con la altra norma sulla tutela economica del lavoratore in sede colletti va (art. 39). E' proprio per ciò che l'originaria formula fu mutata: e alla più lata ed opinabile dizione, che concedeva il diritto a «tutti» i lavoratori, venne di proposito sostituita la sem•plice affermazione che il diritto si esercita nei suoi limiti naturali, primo fra cui non può evidentemente non stare 1 quello nascente dall'interesse della comunità statale. Ma se occorressero ulteriori argomenti .per condan- • nare l'assurdo di uno sciopero contro lo Stato, 'bastereb- ·be aggiungere, oltre le dichiarazioni dei costituenti GABRIELI, PERROINE-CAPANO, 'B·~STA, CLERIO! ( 1.), tutti a:fifermanti la estraneità dello sciopero allo esercizio delle pubbliche funzioni, le dichiarazioni del MERJLIIN, proponente dell'attuale testo costituzionale, il quale, pur ammettendo come pacifico il riconoscimento del « diritto di sciopero», osservò che non è pensabile non fare una discriminazione allo sco- (1) Assemblea costituente, Atti, p. 3907 e passim. · Biblioteca Gfno Bianco po di escludere dal godi1nento di questo diritto i pubblici funzionari, poichè, se si dovesse ammettere lo sciopero degli « agenti di polizia, dei carcerieri, dei magistrati, degli agenti delle imposte» (1), non si darebbero allo Stato « la dovuta forma ~ il dovuto prestigio », ma se ne favorirebbe il suicidio. Nè basta. !Il GHIDINI, rappresentante della Commissione dei 75, rispondendo ai sostenitori della tesi della necessità di vietare lo sciopero politico, dichiarò che indipendentemente dalla considerazione ehe 1« lo sciopero politico è un atto rivoluzionario e che le rivoluzioni non si codifi- · cano », qui si tratta dei «rapporti economici », e quindi si disciplina « solamente lo sciopero economico » ( 21). Lavori preparatori ed esegesi della norma. Ma non solo storia ed esegesi ,parlano in modo .univoco: è lo. stesso sistema ,giuridico, visto nell'inscindi,bile sua organicità, che ci pone in guardia contro tesi logicamente contraddittorie e socialmente aberranti. E' infatti agevole dimostrare come una corretta inter- (1) Assemblea costituente, Atti., p. 3897. (2) Ibidem, P. 3914. 621
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