Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 6 - nov.-dic. 1953

ciò è tanto vero che ,gli stessi lavori preparatori dell'~rticolo 40 comprovano l'intento di distinguere il rapporto pubblico di impiego dal rapporto privato di lavoro, « nel cui concetto classistico - come affermò lo stesso Molè - non possono essere compresi i funzionari che attuano la volontà sovrana dello Stato» ,(l'). Ohiaramente infatti speci.fìcò il medesimo costituente: « Non è perciò possi-bile disconoscere il diritto di sciopero ai lavoratori, come mezzo di difesa nella .lotta fra ca-pitale e lavoro. Ma non puà rientrare nel concetto della lotta di classe - cioè nella lotta fra capitale e lavoro - il rapporto che intercede tra lo Stato, che rappresenta la collettività dei cittadini, e quellé categorie dei funzionari che rappresentano ed attuano la volontà sovrana dello Stato, e però si identificano con lo Stato e la legge dello Stato, di cui sono l'origano esecutivo. Anche quei funzionari vivono di lavoro, ma non sono di fronte al piano del co;ntrasto economico. E però il diritto di sciopero, che questo contratto presuppone, non può essere loro concesso» (2). (1) Assemblea Costttuente, Commissione per la. Costitmicme (Adunanu plenaria). Dtscusrioni. pagina 96. (2) Ibidem. 620 Bibl,u1.vvaGino Bianco .. Precedenti storici dell'articolo 40 della Costituzione. ► Ma non bastano i precedenti storici: anche l'esegesi tiella norma conferma l'assunto. E' da notare infatti che la III Sottocommissione per la Costituzione aveva ritenuto che la Carta italiana, al pari delle altre, non dovesse toccare il tema del « diritto di sciopero», per rimetterne invece la disciplina alla legge, sua sede naturale ( 1). Ma, nella Commissione plenaria dei '75 prima, e in Assem•blea costituente poi, prevalse invece la tesi di riaffermare esplicitamente il principio di li·bertà, in conformità della for,mula adottata dalla Carta francese. •Qui è assai significativo constatare come la stessa mens legis · non possa essere riferita che al rapporto di lavoro propriamente detto, una volta che essa risulta essenzialmente dettata dalla necessità di superare il divieto di sciopero nell'ambito della lotta sindacale in conseguenza della legge del 1926: è quindi su questo terreno, e non su altro, ohe va intesa la nuova disposizione. Ciò emerge all'evidenza, ol- (1) Assemblea costttuente, 111 Sottocommisrione per la Costituztone* Dtscussioni, p.

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