Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 6 - nov.-dic. 1953

nisteriale, il limite che l'attività degli uni non tornasse di danno al diritto degli altri e che pertanto si facesse uso del proprio diritto senza ledere quello altrui. Ora appare . assai si1 gnificativo che, in tale quadro, l'articolo 43 del testo unico delle leggi sullo statuto degli impiegati civili, approvato con decreto ·22 novem·bre 195-3, n. 6193, dichiari dimissionari gli impiegati dello Stato che abbiano volontaria,mente abbandonato l'ufficio, salva al Ministro la facoltà di applicare la sospensione dal grado e dallo stipendio. Sta qui il primo riconoscimento legislativo della perfetta com,patibilità del divieto di sciopero nei pubblici servizi con il riconoscimento dello sciopero in generale. Tale sistema, proprio dello ordinamento democratico prefascista, fu riibadìto dall'articolo 47 del decreto 3-0 dicembre 1,923, n. 2960, il quale, riproducendo i pr1m1 due comma del citato articolo 43, ve ne ag-giunge un terzo, in conseguenza del quale, a prescindere dai detti provvedi:menti, l'impiegato. scioperante viene sospeso dallo stipendio per la durata dell'infrazione al dovere di ufficio. Dopo la fase fascista, per cui intervenne il divieto generale dello sciopero e della Biblioteca Gino Bianco serrata, considerati reato a termini della legge 3 aprile 1:926, n. 536, il vigente siste1na costituzionale, riaffermando il princi,pio di liceità, ha espresso implicitamente la volontà di abrogare il divieto penale, ma non per ciò ha toccato il problema, a sè stante, della illiceità dello sciopero nel pubblico servizio. Fu pertanto correttamente ritenuto che l'articolo 40 della Costituzione, limitandosi a formulare un principio di carattere generale ed affermando esplicitamente la necessità delle limitazioni da parte della leg.ge, non abroghi l'articolo 43 del testo unico 1(90·8 e l'articolo 47 del decreto 1923 (1), in quanto già operanti .in regime di ltbertà. E' per ciò che oggi il problema non appare tanto quello di affermare un già e sisten te divieto, quanto quello di rafforzare le opportune vie di tutela ·giuridica ed economica del pubblico funzionario. Si tratta di disciplinare adeguatamente le forme di ricorso alla sede competente per definire lo statuto degli impiegati e dipendenti dello Stato: ossia al Parlamento. E (1) Vedansi le pubbliche dichiarazioni dello SCOCA ad illustrazione del disegno di legge · 4 dicembre 1953 (Senato della Repubblica, n. 232). 61'9

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