Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 6 - nov.-dic. 1953

zionale (1), in quanto, come analizzeremo, la materia dello sciopero appare a s:ia volta legata al postui:lt.o del~a tutela sindacale, oss~a presuppone una normazione collettiva, destinata, co111c tale, ad operare esclusivamente nella cerchia dei rapporti economici. E ciò in armonia col fatto che, quando si esca dalla disciplina dei rapporti economici per entrare nello ambito dei rapporti di governo, e in particolare della pubblica amministrazione, il principio che differenzia lo Stato dal datore di lavoro è perentorio: « I pubblici impiegati sono al ,servizio esclusivo de 11 a Nazione » ~ (Co·st., art. 98): ciò che risponde all'interesse generale del funzionamento dei « pubblici uffici » ( art. 97), e si estrinseca nella « responsabilità » · per violazione del dovere pubblico ( art. 28). . Questi rilievi consentono di trarre un primo corollario. Stando ai concetti generali che la Carta italiana ha dimostrato di non voler rinnegare, noi diremo che la norma costituzio- ( 1) Riconosce la prevalenza del1 'interesse pubblico su quello particolare anche l 'ELIA ( Lo sciopero dei pubblici funzionari, in Riv. dir. lavoro, 1951, fase. 1-2), il quo.le pensa che la tutela del pubblico funzionario debba essere « convertita 1> in forma di arbitrato obbligatorio. 618 Biblioteca Gino Bianco nale, per il solo fatto di garantire lo sciopero nello svolgimento dei rapporti di lavoro propria,mente detto ( verso lo imprenditore), ha escluso per implicito l'arma dello sciopero nell'adempimento del pubblico dovere ( verso lo Stato) ( 1). In questo settore, che tocca le ragioni di vita della collettività, lo sciopero resta, a tutti gli effetti, un atto di forza e non un eserc1z10 di diritto. Tale te~i, così linearmente formulata, ,vuole tuttavia essere analitica.mente dimostrata. Collauderemo pertanto la formulazione sotto un triplice profilo: quello dell'interpretazione storica della norma, della sua esegesi letterale, della sua definizione sistematica. Corollari nei confronti dello sciopero nei pubblici ser~zi (artt. 2 e 98). 1 Chiara è anzitutto l'aderenza deila tesi ai precedenti storici. Già l'articolo 18·6 del Codice penale Zanardelli, riconoscendo .la libertà di coalizione e di sciopero, .presupponeva, a termini della relazione mi- (1) Resta naturalmente a latere l'ipotesi cosi detta dello Statolmprenditore: ossia quello Stato che assume una frazione economica, non in quanto Stato, bensl nella veste prlyatistica di imprenditore operante Utt cives. Il delicato tema è suscettibile di approfondimento a parte.

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