gnola di pianura dove il mezzadro è noto ed invidiato per le sue condizioni economiche che gli permettono di partecipare col suo peculio alla costituzione del capitale di stalla o all'impianto del frutteto e la mezzadria di alcune zone meno fortunate dell'Umbria o la mezzadria di montagna nella quale ultima il mezzadro non possiede se non le sue braccia nude, e la cui economi.a è di solito fondata sul pascolo di una o due unità di bovini e sul racco! to di poco granone. L'inquadramento nei sindacati L'interessamento per i problemi della mezzadria fu anche suscitato alcuni anni or sono da necessità di ordine sindacale. Il Sindacalismo fascista, totalitario nella sua costituzione, non poteva lasciare in sospeso rapporti sociali che interessano una 1 categoria cosi numerosa di produttori. Anche i mezzadri ·- per quanto la loro posizione sia ambigua nei riguardi dell'impresa - dovevano trovare il loro posto, ed essere tutelati, nell'ordinamento sindacale; ma dove inquadrarli: nella Confederazione dei datori di lavoro o in quella dei lavoratori? La risposta a questo quesi- .564 Bibh ""Gino Bianco to, in apparenza cosi semplice, portava con sè conseguenze assai complesse. Di fronte alla tesi dei pro- . prietari, i quali, in omaggio alla tradizione, desideravano che fosse conservato alla mezzadria il suo antico carattere di contratto di società, sorse la tesi dei rappresentanti dei coloni, secondo i quali il mezzadro non sarebbe se non un lavoratore a cui il proprietario affida la terra per col tivar la e lo compensa in natura anzichè in denaro. Con la approvazione del disegno di legge « per l'estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di mezzadria e di piccolo affitto» avvenuta per parte della Camera dei Deputa ti il 22 maggio 1930 e recentemente da parte della Camera vitalizia, nella quale minacciava di arenarsi. la tesi dei rappresentanti dei coloni è sostanzialmente prevalsa. I coloni sono già inscritti nei sir~dacati dei lavoratori, ma in questa loro qualità dovrebbero oggi, anche per effetto di quella legge, fruire, del contratto collettivo, e delle provvidenze tutte della Carta del Lavoro. Questa, come è noto, contempla i massimi di orario, i minimi di salario, il riposo festivo, le ferie anuali ecc. le quali provvidenze potrebbero portare un colpo fatale alla mezzadria che tutti desiderano
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