za che forse nessuna Costituzione, salvo l'eccezione di quella estone (1)', ha mai pensato di ,sottrarre la disciplina dello sciopero alla legge per farne un « diritto di libertà ». Non vi sono, in posizione autonom,a, che le identiche iormule della Carta i ta - liana e francese, il cui significato specifico, come si è osservato, non può tuttavia essere se non quello di legittimare un rapporto di forza (2), di per sè estraneo al diritto. Pa-ss~ndo dal diritto comparato alla dottrina, le voci concordano. Si può menzionare anzitutto il TOSATO, il quale dichiarò in Assemblea Co,stituente di credere « che neseuno voglia accettare questa conseguenza (lo sciopero come diritto costituzionale), perchè, se vi sono diritti della c1asse lavoratrice, vi sono anche diritti della collettività; e come vi è di- (1) La quale pure parla di « sciopero-Ubertà » piuttosto che di « sciopero-diritto » disponendo: E' garantita la libertà di sciopero (art. 18, 2. comma, della. Costituzione 15 giugno 1920, nel volume Le costituzioni delle repubbliche del dopoguerra a cura del SAI,EM(, Roma, 1946. (2) Vedasl qui uno spunto del LUOIF'RBDI, La nuova Costituzione ttaliana raffrontata con lo Statuto albertino e vtsta nel prtmo trienntb di sua applicazione, Milano, 1952, pag. 280. · Biblioteca Gino Bianco ritto di autodifesa della tlarte, vi sarà anche diritto di autodifesa del tutto » ( 1.). Si tenga pre·sente ·anche il CROSA, il quale, in una fine indagine sui diritti di libertà, modernamente intesi~ esclude, sia purt. implicitamente, il posto per 'lo sciopero (2). Si ricordi infine il· SANTORO-:PAISSA\R'ET J,I (3) il qua - le, pur fra alcune affermazioni opinabili, chiaramente afferma: « Neppure può sostener:ii che il diritto di sciopero riconosciuto dalla Costit·1zjo::e sia qruel diritto pubblic~ soggettivo, inteso come du ìtto di ltbertà, che il CARNELUTTI ammetteva nel 1907 e c~.1e poi lo stesso autore, con sintomatica evoluzione, ha recisamente condannato (4). Ma importa aggiungere, sin d'ora, che la concezione qui enunciata risulta tanto più aderente alla realtà costitu- (1) Assemblea costituente, commissione per la Costituzione, (Adunanza plenaria), Discussioni, p. 94. (2) E' vero che la. Costituzione italiana è di data successiva: ma., concettualmente, l'assunto man• tiene valore. (3) Op. cit., p. 454, nota 1. (4) Considerando 11 « dlrltto di sciopero» contradittorio in termini, al pari del cosi detto « dlrltto d1 guerra». (Sciopero e giudizio, ln lUv. dir. proc. civ., 1949, I, 1). . , 617
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