Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 6 - nov.-dic. 1953

Le precedenti considPrazi<-•• ni consentono pertan t.J di chiarire un aspetto della mate;ria solitamente trascurato Diciamo l'esigenza che lo ~ciopero venga inquadrato non solo nell'ambito della futura disciplina legale, ma .~l"resì nel1a sfera dei limiti già oper·anti per virtù della di'scipPna « costituzionale »: e ciò in ibase ai concetti adottati dalla st·~ssa Carta. Tutto ciò posto, appare tempo, di afferma re che qui noi non siamo 1 solamen-' e in presenza di opinabile materia de lege ferenda, onde tut ..o. sem1brereblbe lecito in difetto della legge speciale ( 1), ma che, con piena e-fflcacla de lege lata, è' sin d'ora possìbile stabilire come, ten~ndo conto dei concetti giuridici già operanti nel sistema, ne emergano alcuni criteri direttivi e, di conseguenza, dei limiti pratici. Ciò che r.ispÒnde ancora (1) L'affermazione, adombrata dal CALAMANDREI, potrebbe con maggior rigore capovolgersi, ove si pensi come la Costituzione, subordinando l'esercizio dello sciopero alla legge, lmpllcitamente finisca per condizionarlo. E ciò almeno in vista di tre esigenze essenzlall, come ritenne la prima Sottocommissione per la Costi tuzione; determinazione- della procedura per la dichiarazione di sciopero, organizzazione del mezzl di arbitraggio, preservazione del servizi pubbllct (Assemblea costituente) Atti, p. 616 Biblk, .. ~~'-4 .Gino Bianco una volta a un 'Superiore principio, che è insieme giuridico-- e morale: non esiste libertà senza responsabilità, cosi com-e non v'è potere. senza dovere, ossai diritto senza limite. Ed in proposito è quasi superfluo ricordare le affermazioni della stessa Costituzione, 1a quale, garantendo « i diritti inviolabili dell'uomo», nel mede'simo contesto solennemente richiede « l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 1 sociale » ( art. 1). Ora, secondo i concetti qui richiamati, il primo, criterio da formulare appare questo: che, guardando alla natura della materia disciplinata, se viene meno la tesi di uno sciopero concepito come diritto di libertà verso lo Stato, si apre necessariamente a via alla concezione dello sciopero come legittima resistenza -verso il datore di lavoro ( 1). !Ed infatti, non sia senza rilievo l'accennata circostan- (1) Vedasi uno spunto del SANTORO-PABSARELLI, 11 quale, pur menzionando la 11bertà verso lo Stato, parla testualmente di « dirl tto » verso 11 datore di lavoro (Autonomia collettiva, giurisdizione, diritto di sciopero, 1n Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, vol. IV, pag. 454). Cade cosl la con trapposlztone del' CALAMANDRBI - a ben guarda• re - fra la fase sciopero-libertà e quella sctopero-diritto.

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