Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 6 - nov.-dic. 1953

zichè in via particolare nella sede legislativa ( l). Ma, questo posto, resta fermo che la legittimazione costituzian?.le non basta di per sè per alterare la natura della materia legittimata, se è vero che questa, pur nel nuovo involucro, resta pur sempre forma di resistenza passiva della classe, considerata lecita al pari della le,gittima difesa dell'individuo. Gli è che lo sciopero, sospendendo per definizion~ il normale adempimento di un rapporto validamente costituito fra le parti, determina sul piano sociale un effetto pa - rallelo a ciò che sul piano internazionale è rapprese!ltato dal fatto -bellico nei confronti delle normali relazioni fra i popoli •( 2). Stato di sciopero e stato di guerra: l'uno ~ ~'altro affiancabili, come situa- . zioni di fatto per· cui 1.e 3oluzioni si af,fidano alla forza prima che al diritto. Situazio- (1) Secondo il BALLADOREPALLIERI, infatti, le limitazioni legislative sono possibili, alla sola condizioné che lo « sciopero deve essere salvaguardato; e sarebbe incostituzionale la legge che o vietasse lo sciopero o lo circondasse di tali restrizioni da rj usch.·e praticamente al medesimo risultato» (Diritto Costituzionale secondo la nuova Costituzione, Milano, 1949, p. 310-311). (2) n richiamo non è nuovo CARNELUTTI, Sciopero e giudizio, in .Riv. dir. proc. civ., 1949, I, 1 e· segg.; nonché in Justitia, 1949, fase. 10-12, p. 84 e segg. Biblioteca Gino Bianco ni che, vengono leg1ttimat~ o meno, a seconda della caus1 che le muove, potendosi ben darsi così sciopero giust') per resistere al prepotere econom.1~0 del dat~re di lavoro, come ,guerra giusta per resistere aUa volontà oppre.c,siva di un altro popolo. Il che resta concettualmente vero, dltnPno in partenza, anche quando lo sciopero debba essere c0n ~i-· derato lecito, di re.gola come avviene in Francia e in Italia, salva la condizioIJe che la legge intervenga a d1scip 1.ina· re la materia, proprio per stabilire quando finisca l'usù e cominci l'abuso. Di conseguenza, non v'è articolo di legge e nemmeno di Costituzione, che :basti da solo a spostare la naturà delt:~ co-. se, facendo quasi de al~o nigrum o de nigro album, sì da alterare la realtà di fattr, che è alla base della norma di diritto. Lo ,sciopero è e ricua~1e, una forma anomala di difesa, la qua·le, per legge di natura, sarà tantG>più superata quanto più la forza del diritto preV,trrà al diritto della forza: e ciò -proprio in quei settori in cui, si tratti delle contr1versi0 sociali e internazionali. vi.ge ancor•a sostanzialmente il principio della « ragion r=~ttasi » ( l). (1) Vedasl le pagine del CARNELUTTI, La guerre et la paix, Roma, 1945. 615

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