forza espansiva del principio « wbi societas ibi jus » ( 1). Concetto di sciopero nella Costituzione italiana (art. 40). La prima riprova dell'assunto qui en~ciato è data dalla circostanza che le Ct'- stituzioni democratiche, sal- (1) Debbo qui disse~tire da.l SANTORO-P ASSARELLI, 11 quale nell'ampio studio su Autonomia collettiva, giurisdizione, diritto ài sciopero (in Scritti giuridici in onore di F. Carnelutti, Vol. IV, p. 437, penserebbe che « l'ammissione dell'azione diretta per la soluzione di queste controversie non costituisce una deroga alla giurisdizione e una rinuncia dello Stato alla sua sovranità>> (ivi, p. 447). Tale assunto, forse concepibile quando lo Stato si estrinseca va nella mera funzione giuridica e non in volgeva una crescente funzione sociale, contrasta con questa esigenza: che la forza del diritto, sia pure in via equitativa, è per definizione estensibile dalle controversie giuridiche a quelle economiche (in proposito: CHIARELLI, Dibattiti sulla legge sindacale, in Dir. del Lavoro, 1949, I, 433), tanto è vero che altrimenti lo Stato dovrebbe a non conoscere nemmeno le controversie per la revisione di un regolamento collettivo in corso (cosi lo stesso Santoro, ivi, p. 448). Il vero è che si dà rinuncia del~ lo Stato, in favore dell'azione diretta, proprio quando si legittimi sempre lo sciopero, dimenticando che 11 principio « inademplenti inademplendum », può ben essere trasferito dal campo individuale a quello collettivo, ma a patto che sia dimostrato l'inadempimento altrui contro 11 quale si oppone l'inadempimento proprio. Bibl 6l43 Gino Bianco vo l'esempio francese da cui fu mutuata la norima italiana ( 1), ignorano nella quasi .. totalità lo sciopero, nel 1nentre le costituzioni Lotalitarie esp1icitam$1te lo condannano (2). Sintomatico variare, nel tempo e nello spazio di una disciplina tipicamente spettante alla legge, nel mentre le libertà umane tostituiscono tradizionale ,materia di costituzione, dai primi diritti di << life, liberty, property » (3,), all'evoluzione contemporanea che aggiunge le libertà economiche a quelle civili e politiche. Il vero è che il riconoscimento costituzionale, di per sè, non genera se non l'effetto di precludere alla legge la possibilità di introdur re un divieto, una volta che l'ipotesi è 'stata legittimata in via generale dalla stessa Carta, an- (1) La norma francese è tutta.via contenuta nel «Preambolo» anziché nel contesto della Costituzione del 27 ottobre 1946 (Bollettino di informazioni costituzionali e parlanientari, 1950, fase. 1, p. 59). (2) Non si confondano con queste le Costituzioni di tipo porto• ghese che fondano 11 divieto di sciopero sul presupporre di una organizzazione di tipo « corporativo»: cosi la costituzione portoghese del 19 marzo 1933, riveduta con legge 11 giugno 1951, art. 33 (Bollettino cit., 1952, fascicolo 1, pag. 92). (3) Tali i tradizionali diritti britannici, rivendicati dall'opposizione parlamentare a Giacomo I e a Carlo I.
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