Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 6 - nov.-dic. 1953

mento essenziale sulla cui base l'interesse del cittadino può trasformarsi in diritto verso lo Stato ( 1). E' per ciò che, a rigore, lo sciopero - diversamente dai diritti fondamentali di li:bertà - non si traduce in alcuna pretesa a prestazioni ·« dirette » dello Stato verso. l'uomo, siano esse dl carattere attivo ( dare o facere) od omissivo (non · facere). Lo sciopero - una volta che la sua sfera d'azione è nella classe e contro la classe - può .generare solo la pretesa che il suo esercizio non determini conseguenze antigiuridiche, ossia che esso non costituisca un illecito e quindi non apra la via . . . ' a. sanz1on1: non per c10 esso attiene ancora ai diritti «positivi» di libertà (2.), siano essi personali (status libertatis), civili (status civitatis), (1) E' perciò - come dice JELLINEK (Sistema, pag. 57) - che « U diritto pubblico subiettlvo, dal punto di vista farmale, consiste pertanto tn pretese giuridiche (AnsprU.che) ». Va oltre il MA YER quando (con alcune riserve da parte dello stesso JELLINEK, Ibidem, pag, 57 nota 2), qualifica il diritto pubblico sub1ettivo come « potestà sopra lo &tesso pubblico potere» (Deutsches Verwaltungsrecht), I, 110. (2) E' chiaro che nel testo si menziona per brevità la classificazione classica del e d.1rlttl di ubertà,, pur tenendosi presenti gll Biblioteca Gino Bianco politici (status activae civitatis). Il vero è che lo sciopero, rappresentando un'ipotesi logicamente eccezionale e socialmente depreca(bile~ può essere raffigurato dal punto di vista giuridico nel ,più vario dei ,modi - forma. di resistenza .passiva, &ituazione de facto che sospende una situazione de jure, rapporto di forza tendenzialmente estraneo alla sfera del diritto - ma in o,gni caso, per quanto legittimato in sede costituzio- ·nale, esso costituisce tappa e non mèta. E' proprio per ciò che, mentre le libertà vanno fomentate; esso va circoscritto ( 1) e tanto più esso tenderà ad essere superato, quale strumento di lotta economica e forma di dispendio di ricchezza, per quanto più l'ordine sociale si trasformerà in ordine giuridico, secondo la svll uppi sistematici della medesima, come già presentiva· V.E. Orlando (prefazione allo JELLINEK, p. VII); sul punto, vedasi infatti 11 CROSA, op. cit. p. 27 e 29. (1) Limitazioni significative alla libertà dl sciopero esistono, infatti, anche nei paesi tradiz1onalm~nte liberali. Vedansi, per gli Stati Uniti, riferimenti del PERGOLESI, Diritto del lavoro, 3a ed., Bologna, 1949, pag. 44, nota 3; e, per l'Inghilterra, Informazioni stndacali, 1946, n. 6-7, pag. 45 e Seig. - 613

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