In queste mezzadrie padrone e colono, più che due collaboratori che si troviuo insieme per uno scopo comune ed U/l comune interesse, sembrano due nemici, che, l'uno di fronte all'altro, si fanno la guardia reciprocamente. Mi guarderei bene dal dipingere il colono come un mo-• dello di onestà e correttezza. Il contadino ha nel sangue la persuasione di essere derubato - specialmente quando il padrone non prende parte diretta alla produzione - della metà del prodotto; e con questa persuasione qualche volta applica, per conto suo, la massima di San Paolo: '-< Colui che lavora il campo deve essere il prirno a percepirne i frutti.J>, quantunque non l'abbia mai udita dal pulpito della sua chiesetta. Nell'Emilia si suole dire che j l mezzadro nella stagione di::i prodotti va a invitare il padrone per dividere « la sua metà». Queste voci dell'opinione corrente, per quanto esagerate, caratterizzano una situazione morale. La convinzione che il mezzadro rubi ha/le sue ripercussioni nella contabilità colonica nella quale il proprietario mira a tirar l'ac-· qua al proprio mulino. Il Bandi di Cesena, facendo parte della Commissione costituita per dirimere e conciliare le vertenze fra proprietari e coloni del cesenate, constatava: J ioteca Gino Bianco a) che vi erano proprietari che ripartivano col colono il carico delle imposte ad essi spettanti; b) che si applicavano interessi esosi sulle anticipazioni fatte al colono; e) che molti proprietari rifuggivano dal dare i conti alla fine di ogni annata agraria e tenevano all'oscuro il colono sui prezzi dei prodotti venduti e del materiale acquistato. D'altro canto i coloni facevano del loro meglio; e dove i libretti colonici non erano tenuti in regola, negavano senz'altro le anticipazioni ricevute e « tanto più recisamente quanto più erano ele.:. vate». In simili condizioni è assurdo parlare di mezzadria ed perciò irragionevole l'atteggiamento di alcuni proprietari contro l'obbligo dei ìibretti dei conti colonici e della loro revisione, obbligo sancito dalla Carta della mezzadria. Dal giorno in cui è tramontata la vecchia concezione feudale secondo la quale il proprietario ·«beneficiava» il contadino col dargli il fondo a mezzadria e lo «manteneva» nel proprio podere; da quel giorno la mezzadria era posta su basi contrattuali contro le quali è ormai vano ogni sforzo per ricacciarla indietro. La revisione dei libretti colonici deve costituire una garanzia 593
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