diti decrescenti del Riccardo, il colono intuisce in modo empirico che a lui conviene meglio coltivare con metà intensità due ettari che con doppia intensità un ettaro solo. A numero pari di giornate di lavoro ottiene un raccolto maggiore nel primo caso che nel secondo, mentre il proprietario, per unità di superficie, ottiene più nel secondo caso che nel primo ». Contrasto di interessi Questo contrasto è messo assai bene in evidenza dal Boccardo: « Questa specie di associazione agraria - egli scrive - per quanto possa convenire in certi casi speciali, teoricamente è soprammodo viziosa; non tutela nè gli interessi del colono, nè quelli del proprietario. Supponiamo che un podere renda 400 lire: se il colono, raddoppiando il, lavoro, aumenta il prodotto di 200 lire, lo fa salire cioè a 600, non gli toccano per sua parte che 300 lire; il doppio lavoro pesò tutto intero sopra di lui mentre il proprietario, che non ha fatto nessun sacrificio, nè di lavoro, nè di capitale, partecipa per metà al beneficio. Cosi d'altra parte se il proprietario raddoppia il capitale investito nel suolo, dovrà dividerne i profitti col mezzadro il quale non ha dovuto sostenere maggiori fatiche che per 578 Biblioteca Gino Bianco l'addietro. Di guisa che questa forma di contratto non incoraggia abbastanza nè l'una nè l'altra parte interessate al miglioramento del suolo». Nella piccola proprieià coltivatrice, e anche nel piccolo affitto, si costituiscono aziende vitali sopra estensioni di terreno assai minori. I patti collettivi dell'Emilia impongono infatti ai proprietari e conduttori di aziende agrarie il carico minimo di mano d'opera di un uomo per ogni 10-15 biolche (da 3 a 5 ettari); quando invece, nelle stesse zone agrarie e in terreni di eguale fertilità, questa superficie è di solito sufficiente per una famiglia di media costituzione. Da questo lato la mezzadria lascia poche speranze ai molti braccianti che si trasformerebbero volentieri in mezzadri. L' Imponibile di mano d'opera Lo stralcio I due maggiori correttivi a questo squilibrio fra l'azienda e la famiglia colonica sono: l'imponibile di mano d'opera e lo stralcio. I braccianti romagnoli colla loro pressione sulle imprese agrarie avevano già ottenuto fin dal 1907 l'abolizione delle opere che i mezzadri, con gentile ed antica consuetudine, erano soliti a scambiarsi nei momenti di maggior ressa dei
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