Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 6 - nov.-dic. 1953

zadrile è assai più alto che non quello dei salariati, per le condizioni, già note, in cui si svolge l'uno e l'altro. La Carta della mezzadria Sulla Gazzetta Ufficiale del Regno del 6 dicembre 1933 è stata pubblicata la Carta della mezzadria la quale contiene le norme generali per la disciplina di questa forma di conduzione dell'impresa agraria. Trattasi di un documento importantissimo il quale, pur lasciando un'ampia superficie agli usi e alle consuetudini locali - da determinarsi nei patti di regione o di provincia o di zona, per adattarsi, come è indicato nell'art. 1, alle condizioni economiche e tecniche delle circoscrizioni per le quali vengono stipulati - pone le basi fondamentali del contratto mezzadrile e lo uniforma in tutta la Nazione ispirandosi ad un senso alto di ,giustizia e di solidarietà fra le classi sociali interessate, le quali potranno .trovarvi tutelate le loro ragioni economiche e morali nella considerazione di un comune interesse alla più alta produzione. ,O'ccorre però vedere se, all'atto pratico e nell'interpretazione e nell'uso che ne Laranno le organizzazioni locali, non determinerà qualcuna di qu~lle ripercussioni destis· 57P :;a Gino Bianco nate a restringere, anzichè allargare, il terreno destinato alla mezzadria. Nel recentissimo patto colonico parmense, ad esen1pio, che si richiama in pieno alla « Carta della mezzadria» è abolita la quota di conguaglio o appendici in denaro di cui non v'è cenno nel documento pubblicato nella Gazzetta Uf-· ficiale. La '' quota di conguaglio,, La quota di conguaglio è sempre stata il cavallo di Troia di tutti i patti colonici collettivi. E' noto che nella mezzadria la misura del compenso colonico dipende più che altro dalle condizioni del podere in cui il colono appli - ca il suo lavoro. La divisione a metà dei prodotti e delle spese, è conveniente al colono nei terreni fertili fortemen te dotati di capitali, non gli è più conveniente nelle terre ingrate, di scarso rendimento e scarsamente dotate di capitali agrari. In questi terreni il mezzadro non vi caverebbe da vivere e la mezzadria non potrebbe reggersi. Allo scopo di perequare il compenso del lavoro colonico, e di contraccolpo il compenso ai capitali dal conduttore investiti nell'impresa, si applicava fino dallo scorso anno, in provincia di Parma, la quota di conguaglio a ia-

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