Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 6 - nov.-dic. 1953

Art. 21. - Gli accordi raggiunti tra datori di lav':lro e rappresentanti dei lavoratori di ogni singola unità prodatt1va di cui agli art. 12, 14 e 20 della presente legge hanno validità per 3 anni. Nel case essi siano stati ordinati daìle autorità di cui alrart. 10, secondo quanto previsto clagli art. 12, 14 e 20 della pr~.)ente legge, possono essere ridiscussi, a richiesta di una delh .. parti, ogni anno dopo l'insediamento della nuova C.I. e del nuovo delegato d'impresa entro i termini di tempo .stabili ti dagli articoli cita ti. Art. 22. - La presente i~gge entra in vigore il giorno J~lia sua pubblicazione sulla G.U. della Repubblica. Dalla relazione illustrativa Anche a coloro che non hanno dedicato preminentemente la loro attenzione e la loro fatica di studio ai problemi sindacali e del lavoro, soltanto che ab-biamo presente lo spirito e svariate esplicite affermazioni della nostra Costituzione, inerenti la difesa e lo sviluppo della persona umana nel campo sociale, sembrerà opportuno che i Deputati ed i Senatori, rappresentanti del popolo, prendano in serio esame la questione dei rapporti sociali e sindacali nell'interno delle aziende. Il progetto· di legge cui la mia relazione si riferisce mira a dare una disciplina giuridica a tali rapporti, ad affermare cioè la tutela giuriBiblioteca Gino Bianco dica dell'istituto che, in seno alle aziende, rappresenta gli interessi dei lavoratori, la Commissione Interna. Oggi tale istituto, sorto per volontà dei lavoratori, frutto delle loro lotte di difesa e di sviluppo, cresciuto e caratterizzatosi sempre più chiaramente sotto i colpi inferti al movimento operaio, non può continuare a sussistere senza la tutela e la garanzia della legge. Chi conosca e s'interessi anche solo in superficie alle questioni sindacali e sociali nell'interno delle aziende, in ogni comunità produttiva, non stenterà a riconoscere che al momento attuale, al momento cioè di una vasta e profonda 669

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==