Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 6 - nov.-dic. 1953

Art. 17. - Il componente di C.I. ed il delegato dimpresa nell'esercizio delle funzioni attribuite loro dalla presente legge sono soggetti a tutela da parte dell'autorità di cui all'art. 10. In particolare essi: - non possono essere licenziati per fatti in dipendenza dall'espletamento del loro mandato; - devono ricevere il trattamento normativo ed economico per eventuali accordi aziendali che loro sarebbe toccato se fossero rimasti al lore; posto di lavoro; - prima che siano trascorsi due anni dal termine del loro mandato non possono es- .sere trasferì ti, senza il loro benestare, ad altri posti dli lavoro. Art. 18. - Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U. della presente legge, il regolamento « In Italia il liberalismo s'era confuso colle istituzioni e fu onnipotente per un lungo periodo di anni. Il fatto era spiegabilissimo, data l'astensione dei cattolici militanti dalle urne politiche e la tarda opposizione dei socilalisti come J orza politica parlamentare ». ERNESTO VEBCESI (da << n movimento cattolico in Italia») ______ ""-"-.............,....,._,. __ ..__,.__...,...__,.___ -... -_,- ---- che stabilisce una rapida procedura, per l'esame dei ricorsi su provvedimenti disciplinari eventualmente adottati a carico di componenti delle C.I. e di delegati di impresa in dipendenza. dello svolgimento del loro mandato. Art. 19. - Il componente di C.I. ed il delegato d'impresa, licenzia ti o sospesi dal loro datore di lavoro e riconosciuti non colpevoli delle imputazioni loro ascritte, devono essere immediatamente reintegrati nella loro qualità di lavoratori dell'azienda. In tal caso essi hanno diritto oltre che alla corresponsione di tutte le loro spettanze arretrate, anche al risarcimento dei danni economici da stabilirsi dal magistrato. Art. 20. - Entro 4 mesi dalla data di pubblicazionE:: della presente legge sulla G.U. della Repubblica, in ogni irn~resa che rientri tra quelle di cui all'art. 2 della presente legge, tra datori di lavoro e rappresentanti dei ìavoratori deve essere concordata una p1"0cedura per l'esame e 1& discussione delle controversie aziendali, sia individuali che collettive. Mancando un accordo lra le parti, gli organi di cui all' articolo 10 della presente legge, nominano degli arbitri per stabilire le norme procedurali o sulla ba·se di quelle già esistenti in impre&e sin1tlari o in difetto, del tutto nuove. ..

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