Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 6 - nov.-dic. 1953

osservare l'orario di lavoro come tutti gli altri lavoratori. Essi non possono lasciare la azienda durante il loro orario di lavoro senza preventiva autorizzazione del datore di lavoro. Art. 12. - Per l'espletamento del loro mandato, i componenti delle e.I. ed i delegati d'impresa hanno nell'interno dell'azienda le necessarie deroghe all'orario lavorativo. Tali deroghe sono regolàmentate e concordate tra i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori s~.essi, entro 30 gi_orni dall'insediamento della e.I. e del delegato di impresa. Nel caso di mancato accorò.o, i punti con traversi saranno sottomessi a decisione di organi arbitrali, nominati dalle Autorità di cui all'art. 10. Art. 13. - Ogni e.I. deve poter disporre nell'interno della azienda: a) di un ufficio attrezzato per la propria sede; b) di un numero sufficiente di albi e bacheche per l'affissione dei comunicati ufficiali della e.I.; e) di un nun1ero sufficiente di cassette per rac-cogliere gli eventuali reclami e proposte scritte dei lavoratori. Art. 14. - Ogni e.I., ma non i· singoli componenti di essa, è autorizzata a tenere una riunione od assemblea ,normale Biblioteca Gino Bianco di lavoratori ogni trimestre. Le riunioni hanno luogo dentro ·l'azienda fuori delle ore normali di lavoro in locale appositamente stabilito. · Per le grandi imprese o comunque per quelle dove il numero o il frazionamento dei lavoratori è di impedimento ad una assemblea unica di tutti i lavoratori, si terranno riunioni per reparti o gruppi di lavoratori. I particolari di esecuzione di tali norme verranno concordati in ogni impresa tra il datore di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori, ed in caso di disaccordo, vale quanto stabilito all'art. 12. Art. 15. - Per qualsiasi altra· riunione eccezionale · dli lavoratori da tenersi dalla , C.I. nell'am;bito dello stabilimento, l'orario ed il luogo saranno concordati con il datore di lavoro ed in caso di disaccordo vale quanto sta-biLito dall'art. 12. Art. 16. - Il componente di e.I. ed il delegato d'impresa che si servano del loro mandato e delle ·concessioni aziendali di cui agli articoli precedenti, per altri scopi di quelli stabiliti dalla presente legge, o che comunque violino le disposizioni della presente legge, sono ,passibili di licenziamento. Essi inoltre perdono la tutela giuridica di cui godono ai sensi del seguente art. 17 della presente legge. 667

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