Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 6 - nov.-dic. 1953

stantemente sulla esatta applicazione di tutte le norme legislative, sul rispetto dei contratti di lavoro e degli ac- . cordi stipulati dalle « organizzazioni » sindacali, per la composizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro secondo apposita procedura, per prendere parte alle attività sociali aziendali (previdenziali, assistenziali, cul turali e ricreative), per formulare e discutere proposte per il miglioramento delle condizioni di igiene e di sicurezza dei lavoratori, per la stesura dei regolamenti interni aziendali. Art. 6. - La e.I. è unitaria per tutti i lavoratori ed è composta da operai comuni, specializzati e qualificati, impiegati tecnici, impiegati amministrativi in relazione alla entità numerica ed all'importanza di ciascun gruppo. Art. 7. - La Commissione Interna sarà composta dal seguente numero di membri a seconda del numero dei lavovoratori occupati in ciascuna delle unità aziendali di cui all'art. 1: ♦ - da 41 a 175 lavoratori n. 3 membri - da 176 a 500 - da 501 a 1500 - da 1501 a 3000 - da 3001 a 5000 - da 5001 a 10000 - oltre 10000 Art. 8. - I componenti delle C.I. ed i delegati di impresa durano in carica 12 mesi e vengono eletti da tutti i lavoratori della unità aziendale di cui fanno parte, a votazione diretta e segreta con sistema proporzionale. Tutti i lavoratori di ogni unità aziendale sono eleggibili a componenti della rispettiva C.l. od all'incarico di delegati della rispettiva impresa. Art. 9. - Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è delegato ad' emanare, entro tre mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U. d~lla Bi 666 a Gino ·sianco )) )) 5 )) )) )) 7 )) )) )) 9 )) )) )) 11 )) )) )) 13 )) )) )) 15 )) presente legge, il regolamento per le elezioni delle C.I. e dei delegati d'impresa nonchè le disposizioni applicative della presente legge alle imprese ad attività esclusivamente o preponderatamente stagionale. Art. 10. - Le elezioni di C.I. e del delegato d'impresa si svolgono sotto il controllo della Magistratura e degli Uffici Regionali del ·Lavoro, i quali decidono sulle contestazioni è sulle controversie relative. Art. 11. - I componenti delle e.I. ed i delegati di impresa sono soggetti alle norme contrattuali e sono tenuti ad

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